Angela Napoli, interpellanza su incompatibilità

Angela Napoli

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Angela Napoli

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per i Rapporti con le Regioni, per i Rapporti con il Parlamento e  dell’Interno – per sapere – premesso che:

–    l’articolo 46 della legge regionale della Calabria n. 34/2010, contenuto nel titolo VI°, integra la legge regionale n. 1/2005 contenente “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”;

–    in particolare il 1° comma del citato articolo 46 aggiunge il comma 6 ter all’articolo 1 della legge n. 1/2005, stabilendo la compatibilità, con la carica di consigliere regionale, dalle cariche: a) di Presidente della Giunta Provinciale; b) di Assessore Provinciale; c) di Sindaco; d) di Assessore Comunale;

–    la citata norma stabilisce che le predette compatibilità vanno in deroga a due norme statali, l’art. 4 della legge n. 154/81 e l’articolo 65 del Decreto legislativo n. 267/2000 (c.d.Testo Unico Enti Locali);

–    in particolare, ad avviso dell’interpellante, quest’ultima norma viene derogata pur nell’assoluta impossibilità giuridica di farlo per l’evidente invasione della competenza statale a legiferare sulle cariche elettive di Comuni e Province;

–    infatti, il citato D.lgs n. 267/2000, già all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “ Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazioni ed è pertanto evidente che le medesime disposizioni si applicano, in toto, alle Regioni a Statuto Ordinario;

–    appare impensabile che lo status degli amministratori di Comuni e Province, con riguardo alle incompatibilità, sia fissato dalle Regioni, la riserva di competenza statale sull’argomento, infatti, impedisce di incidere su cariche elettive di enti locali;

–    l’interpellante paventa l’incostituzionalità della norma in questione approvata dal Consiglio regionale della Calabria, senza escludere  le perplessità che nascono nella stessa interpellante alla luce del fatto che la norma regionale calabrese appare dettata da qualche interesse personale legato alla prossima competizione elettorale di primavera:

–    se non ritengano necessario ed urgente, considerato che la legge citata ed approvata dal Consiglio regionale della Calabria ecceda la competenza della Regione, procedere alla relativa impugnazione a norma dell’articolo 127 della Costituzione Italiana.

On. Angela NAPOLI

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Author: Consuelo

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