Reggina, doppia deferimento dalla Covisoc

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Non finisco i guai della Reggina. La società amaranto è stata doppiamente deferita dalla Covisoc. Un’altra batosta in un momento delicato dato che la dirigenza amaranto sta lottando per garantire l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Lega Pro. Se condannata, la Reggina dovrà scontare 1 o 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato.

Di seguito il comunicato integrale, inerente il doppio deferimento inflitto alla Reggina.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione
Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del
C.G.S.:
RANIERI Giuseppe Il Sig. , legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio •
S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi
agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto
pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di
novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
REGGINA CALCIO S.p.A.; la Società •
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-
tempore.
**************

per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del

C.G.S.:
RANIERI Giuseppe Il Sig. , legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio •
S.p.A.;
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti
ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini
stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
REGGINA CALCIO S.p.A.; la Società •
a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale
rappresentante pro-tempore.

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Author: Francesco

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