Centrale Saline, Tar del Lazio da ragione alla SEI

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Riceviamo e pubblichiamo:

Il Comitato per il Sì alla Centrale a Carbone di Saline Joniche esprime enorme soddisfazione per il contenuto della sentenza n. 02212/2014, appena depositata, con cui la Terza Sezione del Tar Lazio ha rigettato il ricorso presentato da un gruppo di associazioni contro il progetto SEI.

I giudici amministrativi (Presidente Franco Bianchi, relatore Francesco Brandileone) hanno respinto nel merito tutti i motivi di ricorso presentati dal Consorzio di Produttori di Bergamotti Biologici “Bioassoberg”, dalle associazioni Preziosa Zavettieri, Pame Ambro, AIAB Calabria, Calabriamaica, Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea, GAL Area Grecanica, dalle cooperative Satyroi, La Ginestra, Naturaliter, San Leo, I-Chora, Pucambù, La Nostra Valle, dall’azienda agroturistica Il Bergamotto, dall’Agenzia per lo sviluppo del turismo rurale della Calabria Grecia, dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio Calabria.

Il ricorso era stato proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e quello dei Beni Culturali, contro la SEI Saline Energie Ioniche S.p.A. e nei confronti dei Comuni di Montebello Ionico, Melito Porto Salvo, Condofuri, Motta San Giovanni e Regione Calabria.

BOCCIATA LA REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria, che aveva cercato di lavarsene le mani, esce a pezzi dalla sentenza del Tar Lazio che ha censurato pesantemente l’operato della Giunta del Governatore Scopelliti.

Si legge nella sentenza: “Alla Regione Calabria è stata regolarmente garantita l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento di VIA e correttamente l’Autorità centrale ha preso atto della volontà della Regione di non fornire alcun contributo istruttorio ed ha, quindi, concluso la procedura di VIA con un provvedimento espresso”. Tutto questo in base all’art. 25 comma 3 bis del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che qualora la Regione non si sia espressa nei termini previsti ovvero abbia manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale”.

La Regione ha fatto male i suoi conti e ha sbagliato. Il rifiuto della Giunta Scopelliti – scrive il TAR Lazio – doveva essere espresso al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico e non durante l’istruttoria, come invece è avvenuto. Infatti in questo modo, dice il Tar, il no dell’Ente “deve ritenersi irrilevante sia ai fini della procedura di Autorizzazione Unica della Centrale, sia a maggior ragione ai fini dell’endoprocedimento di VIA”.

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