Mario Pirillo sulla riforma dei Consorzi di Bonifica

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Apprendo dagli organi di informazione l’annuncio di una imminente riforma dei Consorzi di Bonifica da parte della Regione Calabria. Apprendo altresì, sempre dagli organi di informazione, circa azioni avviate da cittadini, con il sostegno di singoli consiglieri regionali, di modifica delle norme che regolano la bonifica. Entrambe le questioni creano empasse ed inutili fibrillazioni sia fra gli operatori del settore che nel mondo agricolo. Sul primo punto poiché nel corso della passata Legislatura Regionale in qualità di Assessore all’Agricoltura, Foreste e Forestazione ho fortemente voluto, avviato e portato a conclusione la Riforma dei Consorzi di Bonifica ritengo necessario fare un minimo di chiarezza riguardo ad una riforma che si trova dal 2010 nella fase di prima attuazione. L’interruzione del processo di riforma, evidentemente dettato da ragioni non certo nobili, in una fase iniziale così delicata, che invece dovrebbe vedere la Regione attivare tutti quegli strumenti necessari ad accompagnare i nuovi Consorzi verso una autonomia gestionale e finanziaria, costituirebbe un grave vulnus per il sistema agricolo calabrese e per la Regione stessa.

E’ opportuno, pertanto ricordare che la riforma è partita dal basso con il concorso di tutte le organizzazioni professionali agricole, prima che la imponesse l’art.27 della finanziaria dello Stato del 2007 e l’intesa Stato – Regioni. La Riforma calabrese ritenuta, in termini di partecipazione, di qualità dalla stessa ANBI, essendo intervenuta  prima che nelle altre regioni è stata definita un modello per l’Italia ed ha inteso realizzare quanto stabilito dalle fonti normative in materia, tenuto conto che in attuazione dell’art.44 della Costituzione, che vuole che lo Stato con legge “impone la bonifica”,  la  legge 437 del 28/03/1968 ha definito l’intero territorio regionale Calabrese come territorio di bonifica. Poiché trattasi di materia concorrente tra Stato e Regione, la Regione Calabria, nel definire i nuovi comprensori di bonifica, è stata obbligata dalla norma a suddividere l’intero territorio regionale in comprensori di bonifica secondo i bacini idrografici.

Una nuova e diversa perimetrazione comporterebbe l’accorpamento di più bacini  con risultati negativi sul piano gestionale. Circa la modifica delle norme sulla bonifica  faccio osservare che nel 2003 la Regione Calabria ha emanato  la legge Regionale n°11 sulla bonifica, la legge fu adottata da una maggioranza di cui non facevo parte.

Tuttavia, a mio parere, la legge rispetta quanto previsto dalla legge quadro nazionale il R.D 215/1933. Infatti l’art.59 del R.D 215/1933 prevede che i consorzi per  i fini istituzionali hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, la norma  non lega detto contributo ad un beneficio e/o ad un incremento di valore dell’immobile.

Di diverso tenore sono gli articoli 10 e 11 del R.D. 215/33 che vincola in funzione del beneficio il contributo dei consorziati per le spese  di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. Identica impostazione è contenuta nell’art. 23 della L.R. 11/2003 che distingue i due contributi rispettivamente nella lett.a ) e b) del comma 1 –

In pratica la legge Regionale prevede che tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio partecipino in quota parte al costo necessario al conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio e che gli immobili invece che traggono un beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica concorrano anche al costo per la manutenzione delle opere. Il principio contenuto nella legge non è una “truffa”, come definita da alcuni, anzi esprime un principio di sussidiarietà che è alla base dell’Istituto Consortile ed è proprio di ogni organizzazione associativa che vuole che ogni associato contribuisca al funzionamento della propria associazione per il conseguimento dei fini istituzionali.

Va tenuto inoltre presente che l’art.1 della L.R. 11/2003 prevede che i Consorzi di Bonifica provvedano alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale nonché, fra l’altro, alla salvaguardia dell’ambiente. Ora la tutela del territorio rurale e la salvaguardia dell’ambiente, sono attività che non si concretizzano solo con interventi materiali ma implicano una azione istituzionale dell’Ente attraverso la propria struttura che in primo luogo è di vigilanza sul territorio sino poi all’intervento allorchè se ne manifesti la necessità e l’urgenza.

In virtù quindi di detto principio di sussidiarietà, la legge chiama tutti i consorziati, proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio consortile, a dare il proprio contributo. Una modifica della norma, come da alcuni  auspicata, a mio parere, ma anche a parere dello stesso legislatore sino ad oggi, violerebbe non solo il principio di sussidiarietà ma anche di equità fra gli associati. Infatti la superficie amministrativa dei Consorzi di Bonifica ammonta in Calabria a circa 1.027.732 Ha . la  superficie attrezzata ed interessata dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ammonta a circa 80.000 Ha (dati INEA) cioè circa l’8% dell’intera superficie consortile. Di conseguenza l’ 8% della superficie sarebbe oggetto di contributo non solo relativo al costo delle opere  di manutenzione, ma anche dell’intero costo dell’istituto consortile che svolge le sue funzioni su tutto il comprensorio consortile e non solo sulle esigue aree attrezzate con le opere pubbliche di bonifica. A che titolo il Consorzio, per il cui sostentamento dovrebbe contribuire solo l’ 8 % del comprensorio, potrebbe intervenire, ad esempio, alla manutenzione di una strada rurale il cui beneficio  non riguarda solo i diretti proprietari  degli immobili interessati dalla strada ma chiunque possa percorrerla ?

Infine voglio ribadire che la riforma, il cui avvio con la costituzione dei nuovi consorzi è intervenuto alla fine  della passata Legislatura Regionale, deve essere  accompagnata e portata a compimento dalla Regione.

Oggi i Consorzi sono costretti per legge, in virtù di una norma transitoria, art. 42 comma 2 L.R. 11/2003, ad emettere, sino alla approvazione dei piani di classifica i ruoli di contribuenza con le tariffe in vigore al momento della riforma. E’ chiaro che con l’approvazione dei piani di classifica il contributo di  aree  più marginali potrà ridursi significativamente come dai  più auspicato.-.

Da informazioni che ho assunto i Consorzi di bonifica appena costituiti, hanno messo mano alla redazione dei piani di classifica, senonchè l’ art. 24 della L.R. 11/2003 vuole che i piani vengano redatti sulla scorta di indirizzi che la Regione deve dare.

Mi risulta che i Consorzi  hanno fornito un loro contributo alla Regione per velocizzare l’iter  ma ancora la Giunta Regionale non ha fornito i necessari indirizzi. La materia di cui ci si occupa è abbastanza complessa e come tutte le cose è perfettibile purchè ognuno e per prima la Regione faccia la sua parte.

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Author: Cristina

0 thoughts on “Mario Pirillo sulla riforma dei Consorzi di Bonifica

  1. la riforma è stata fatta male e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In tutte le altre regioni italiane le spese per gli adempimenti dei fini istituzionali (spese per le sedi dei consorzi, per pagare le indennità degli organi di gestione, ecc) sono pagate in base al principio del beneficio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che esse sono “componenti dell’onere economico complessivo che l’opera di bonifica richiede” e perciò vanno pagate da chi riceve un beneficio dall’attività di bonifica. Perchè solo la Calabria ha una legge regionale in materia di bonifica che prevede il pagamento di contributi anche quando non si riceve nessun vantaggio da opere ed attività di bonifica? Perchè i consorziati dei tre Consorzi nati dalle ceneri del vecchio consorzio Sibari-Crati sono nati già indebitati in quanto devono pagare parte dei debiti del vecchio Sibari Crati (posto in liquidazioni con 36 milioni di euro di debito, per scoprirsi poi che i debiti erano ben maggiori, superiori a 150 milioni di euro)? Caro Onorevole, è ora che questa Regione inizi a diventare “normale”…

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