Inpgi, sgravio per la contrattazione di II livello

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Entro il 17 dicembre 2012 le aziende iscritte all’Inpgi, l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, potranno presentare domanda di sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello relativa all’anno 2010.
Lo comunica il fiduciario Inpgi della Calabria, Carlo Parisi, rendendo note le modalità operative per la fruizione del beneficio, predisposte dal vicedirettore Maria Immacolata Iorio, in ottemperanza al decreto interministeriale 3 agosto 2011.
Il decreto ha, infatti, disciplinato, per l’anno 2010, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007. L’Inps, con la circolare n. 51 del 30 marzo 2012  ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Inps ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Gli importi comunicati dall’Inps alle aziende che hanno dipendenti assicurati all’Inpgi costituiscono, naturalmente, la misura massima dell’agevolazione.
Nel caso in cui – infatti – le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello, ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
L’Inpgi ricorda che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.  Inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio per l’anno 2010 dovranno, quindi, determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’Inps e riportare  il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura Dasm, utilizzando rispettivamente le voci di credito  “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate entro il mese di novembre  2012  (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 17 dicembre 2012).
I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per in capienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – sempre entro e non oltre il 17 dicembre 2012 –  apposita istanza di rimborso.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Gli Uffici Inpgi restano, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario: Augusto Moriga (responsabile Area Contributi) fax 068578264, e-mail augusto.moriga@inpgi.it; 
Lucia Biassoni (Settore Riscossione) e-mail lucia.bissioni@inpgi.it;
 Flaviano Di Liello (Settore Recupero Crediti) e mail   flaviano.diliello@inpgi.it.
FONTE: Giornalisti Calabria

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Author: Cristina

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