Bando edilizia sociale, le precisazioni dell’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Gentile

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L’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Gentile – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – in riferimento alle ultime vicende relative al bando sull’edilizia sociale ed il ripetersi e la divulgazione di informazioni non sempre corrispondenti alla realtà, precisare quanto segue:  “Le indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro altro non sono che il naturale sbocco di un esposto presentato dall’imprenditore Giuseppe Gatto, legale rappresentante della Gatto Costruzioni spa.

Si tratta, in sostanza, di una legittima  attività investigativa che non solo non prova l’esistenza dei fatti evidenziati nel succitato esposto ma che, allo stato, non ha neppure portato ad una benché minima contestazione relativa ai richiamati reati di falso ideologico ed abuso di ufficio. Quanto alla delibera di Giunta n. 622 del 20 settembre 2010 ed alle connesse circostanze che proverebbero l’esistenza di presunte irregolarità nella procedura in questione, si tratta di elementi del tutto insignificanti e soprattutto smentiti per tabulas dall’attività posta in essere dalla Regione Calabria.

Vero è che con la delibera n. 622 la Giunta regionale si è limitata a prendere atto che l’eventuale annullamento del bando e degli atti consequenziali concretava attività di natura gestionale e come tale di esclusiva competenza del Dipartimento di riferimento, che poi a tanto ha provveduto. Il Giudice amministrativo ha avallato l’operato regionale confermando la correttezza dell’iter procedimentale seguito, posto che con distinte pronunce cautelari il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso l’esecutività delle sentenze del Tar Calabria “al fine di consentire il completamento della nuova procedura” (fra le tante, ordinanza n. 4468/2011) ed, in seguito, ha consentito di formalizzare, in favore delle imprese utilmente collocate nella nuova graduatoria, “la concessione del relativo finanziamento” (fra le tante, ordinanza n. 1141/2012).

Così come la tanto sbandierata violazione dell’ordinanza n. 885/2011 con cui il Consiglio di Stato, secondo il Gatto aveva sospeso il nuovo procedimento, in realtà non è altro che una vera e propria “boutade” considerato che, per come ampiamente chiarito dal Tar Calabria con l’ordinanza n. 203/2012, l’intervento del Consiglio di Stato era diretto ad una sollecita fissazione dell’udienza di merito, puntualmente effettuata dal Tar e peraltro rinviata più volte su richiesta proprio della difesa del Gatto.  Quanto poi al paventato intreccio tra società e dirigenti regionali  lo stesso è stato espressamente smentito dal Tar Calabria che con ordinanza n. 38/2011 ha proprio statuito che “il provvedimento impugnato non è stato adottato dal funzionario in asserito conflitto di interessi”. Non è trascurabile il dato che proprio domani 24 maggio c.a. è fissata la Camera di Consiglio innanzi al Tar Calabria sull’ennesima richiesta cautelare di sospensione della procedura selettiva avanzata dalla ditta Gatto”.

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Author: Cristina

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