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Il TFN, ha pubblicato le motivazioni del ricorso presentato dalla Reggina, dichiarato inammissibile, relativo al caso Messina. Dopo le precedenti istanze cautelari anch’esse dichiarate inammissibili, si riportano le motivazioni relative al provvedimento 251/TFN emesso dall’Organo Giudicante lo scorso 12 maggio.
Come si ricorderà, il club di via Delle Industrie, insieme ad Acireale e Sancataldese, aveva contestato la regolarità dell’iscrizione al campionato e dei tesseramenti effettuati dal Messina a inizio stagione con Stefano Alaimo, legale rappresentante del club peloritano nonostante lo stesso, fosse stato colpito da provvedimento di inibizione.
Le motivazioni del TFN
Secondo quanto riportato, “l’articolo 118 del Codice di Giustizia Sportiva riserva in via esclusiva al Procuratore federale l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”.
“L’accertamento di violazioni disciplinari, si legge nel provvedimento, per accadimenti verificatisi durante le gare sportive, ma sui quali il Giudice sportivo non abbia potuto pronunciarsi, perché non adito dal soggetto interessato o non investito dei fatti, può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale”.
“Manca la prova che sia stato proposto entro i trenta giorni dalla conoscenza del fatto. Risulta ampiamente decorso il termine di trenta giorni per impugnare l’iscrizione al campionato e i tesseramenti eseguiti in pendenza di inibizione. Superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura federale, già investita della questione attraverso gli esposti presentati il 15 aprile da Acireale e Sancataldese e il 20 aprile dalla Reggina.”
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