Soffia bufera sulla Piana? Previsioni meteo sbagliate

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Riceviamo e pubblichiamo:
Recentemente è apparso sulla stampa un articolo dal titolo “Soffia la bufera in alcuni comuni della Piana di Gioia Tauro” – San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà esempi in negativo.” i cui toni e contenuti sono totalmente fuori luogo.
Il Segretario generale della FP.CGIL, con l’articolo pubblicato in data 28.1.2012, opera una ricostruzione artefatta della realtà, dando giudizi totalmente infondati, soggettivi e di parte, volti probabilmente a tutelare non gli interessi generali della collettività come dichiarato nella nota ma, invero, di alcune persone vicine al sindacato.
Lo stesso Segretario generale della FP.CGIL emette sentenze sommarie su realtà che non conosce. Non sfugge, infatti, dalla lettura dell’articolo, la volontà di travisare la realtà dei fatti, facendo diverse associazioni esplicite ed alcune allusioni.
L’epoca dei giudizi sommari evidentemente non è finita. L’intento è quello di far passare per “strane decisioni” ciò che è previsto per legge. Si parla di “cattivi esempi” citando i comuni di San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà, a dispetto di realtà in
cui gli sforzi degli enti sono finalizzati a soddisfare le molteplici istanze della collettività. Si scrive di “accanimento denigratorio e demansionamento” a fronte di mere aspettative personali a mantenere livelli reddituali che l’ente probabilmente non è in grado di
sostenere.
Si parla di “Dirigenti” in comuni in cui si fa difficoltà ad assicurare i servizi a fronte dei tagli statali subiti.
Si legge che si è voluto “approfondire e capire le ragioni di fondo di atti difformi” ma di fatto non si è neanche letta la normativa vigente. Si scrive di “revoca dell’incarico” mentre alcun atto di revoca è stato adottato. Si cerca di far passare per “garanzia dei diritti della cittadinanza dell’intera popolazione” quello che di fatto è una difesa ingiustificata ad oltranza degli interessi personali dei propri
iscritti.
Il mantenimento di privilegi, evidentemente, non è solo un problema della casta. La razionalizzazione delle risorse finanziarie e i risparmi di spesa non piacciono più quando vengono toccate le tasche.
La strumentalità della nota è talmente chiara che basta osservare che tra i comuni citati non vengono annoverati altri che nel recente passato hanno esercitato le stesse prerogative.
Stupisce il basso taglio dell’articolo che non rende omaggio alla carica rivestita dall’autore, il quale si presta a strumentalizzazioni, offendendo, invero, la reputazione di persone corrette.
Il “rimarcare” il percorso di San Giorgio Morgeto, nel supposto disegno di “revoca dell’incarico al dirigente”, nel comune di San Pietro di Caridà, con “l’aggravante della presenza del figlio del sindaco di San Giorgio Morgeto, nelle funzioni di Segretario Comunale con un recente incarico aggiuntivo di Responsabile dell’Area Amministrativa” è affermazione che offende, infatti, in modo grave e deliberato, la reputazione di un lavoratore.
Si tratta di affermazioni insinuanti, di subdole allusioni ed espressioni ambigue e suggestive, che hanno l’obiettivo di indurre a far pensare l’esistenza di fattispecie delittuose che in realtà non esistono. Per tali ragioni ci si riserva di presentare denuncia presso la competente Autorità Giudiziaria.
La ricostruzione fornita nell’articolo, infatti, si scontra con la realtà dei fatti che vede l’adozione di atti fondati rigorosamente sull’applicazione della legge. Solo per toccare alcuni aspetti “sollevati” nell’articolo si evidenzia che la circostanza che il “sindaco nomini se stesso” responsabile dell’area è una facoltà prevista dalla legge.
Si rammenta, a tale proposito che l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/00 s.m.i. dispone che il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. In particolare, dal combinato disposto degli art. 50 comma 10, art. 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2 del t.u. e 53,
comma 23 della legge finanziaria per il 2001, emerge che il sindaco può decidere relativamente ai singoli servizi od uffici se attribuirne la responsabilità gestionale, tra l’altro, anche al segretario comunale o al sindaco stesso.
Gli atti che il sindaco o il segretario assume nell’esercizio di competenze gestionali hanno la stessa identica natura che avrebbero detti atti se assunti dal dirigente e pertanto assoggettati alle stesse forme e procedure.
Contrariamente a quanto riportato nell’articolo in questione è da segnalare che non esiste un “diritto del funzionario” ad essere nominato responsabile di una struttura organizzativa (es. Area tecnica); conseguentemente l’attribuzione di tale incarico a soggetti legittimati dalla legge (Sindaco, Segretario) non integra alcuna violazione come invero tende a far credere l’articolo in questione.
Ed ancora, è totalmente falsa ed infondata l’affermazione secondo la quale “una simile decisione può essere attuata solo come strumento residuale, ovvero utilizzabile solo da quelle amministrazioni che si trovano nelle difficoltà di reperire le necessarie professionalità all’interno della propria dotazione organica”. Chi scrive, evidentemente, non conosce o finge di non conoscere la vigente normativa.
Infatti, l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000 disponeva originariamente che gli Enti Locali che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi.
L’art. 29 comma 4 della legge 28/12/2001 n. 448 ha modificato l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000 eliminando, tra l’altro, la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti.
Tale disposizione trova la sua ragione d’essere nella necessità di aiutare a sopravvivere i piccoli comuni, avendo come ratio quella di realizzare risparmi di spesa. Pertanto, la finalità dichiarata della disposizione di cui al comma 23 dell’art. 53 della finanziaria 2001 è quella di conseguire un contenimento della spesa dell’ente locale; contenimento che può e deve essere perseguito, attesi i limiti stringenti e perentori della spesa del personale, limitando le stesse spese di personale.
È da evidenziare, in quest’ottica, che il comune di San Pietro di Caridà è un piccolo comune montano con meno di 1300 abitanti, sul quale gravano in bilancio pesanti oneri, alcuni dei quali prodotti da espropri non perfezionati per come previsto dalla legge e da
procedure esecutive determinate dalla non corretta gestione dei lavori pubblici, che presenta la necessità di reperire risorse finanziarie al fine di fare fronte alle crescenti pendenze giudiziarie.
Alla luce di quanto detto è incontestabile la legittimità degli atti adottati dall’Amministrazione Comunale che ha semplicemente applicato vigenti disposizioni di legge. La conformità dell’azione amministrativa alla legge è manifesta, essendo sufficiente operare una lettura delle vigenti norme.
Tanto rumore per nulla.
San Pietro di Caridà

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Author: Maria Cristina Condello

Maria Cristina Condello ha conseguito la laurea Magistrale in "Informazione, Editoria e Giornalismo" presso L'Università degli Studi Roma Tre. Nel 2015 ha conseguito il Master di Secondo Livello in "Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social Media". Dal 2016 è Direttore Responsabile della testata giornalistica ntacalabria.it

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