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REGIME SEMPLIFICATO

 

Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori agricoli che possiedono determinati requisiti e si differenzia da quello speciale, principalmente, per i ridotti adempimenti contabili.

A CHI SI APPLICA

Il regime Iva semplificato si applica alle imprese agricole che:

• nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari compreso fra euro 2.582,28 (o euro
7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28;
• il cui volume d’affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
COME FUNZIONA

I soggetti in regime semplificato sono esonerati dall’obbligo delle liquidazioni periodiche e dei
relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti:

• emissione della fattura;
• numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto;
• annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il termine
per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto, nel registro dei corrispettivi;
• annotazione su tale registro delle fatture d’acquisto relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni diverse;
• versamento con scadenza annuale dell’Iva a debito;
• presentazione della dichiarazione annuale.
Per le cessioni al dettaglio di prodotti agricoli è, inoltre, previsto l’esonero dall’obbligo di rilascio
dello scontrino o della ricevuta fiscale.

CESSAZIONE DEL REGIME

In caso di superamento del limite di volume d’affari di euro 20.658,28, questo regime cessa di
avere applicazione dall’anno successivo a quello di superamento.

Qualora, invece, nel corso dell’anno venga superato il limite di un terzo del volume d’affari,
mediante cessioni di prodotti non agricoli o di prestazioni di servizi, il regime semplificato cessa
con effetto immediato.

   
 

 

   
 

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