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DEFINIZIONE DI REDDITO AGRARIO

DEFINIZIONE DI REDDITO AGRARIO

Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti
della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al
lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.

ATTENZIONE:

Il reddito delle attività agricole svolte da società di persone e di capitali e da enti commerciali viene
determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa.

SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE IL REDDITO AGRARIO

Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo un’attività
agricola di coltivazione, di silvicoltura o di allevamento, a prescindere dal presupposto giuridico
che li lega al fondo, sia esso un diritto di proprietà, un’altro diritto reale, ovvero lo conducano sulla
base di un contratto di locazione. In quest’ultimo caso, l’obbligo di dichiarare il reddito agrario
decorre dalla data di effetto del contratto.

CONDUZIONE ASSOCIATA

Nei casi di conduzione associata del fondo – come la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida –
il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua
spettanza. Inoltre, sempre in caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare
è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura
del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si
presume ripartita in parti uguali.

LE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO REDDITO AGRARIO

Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito come agrario, dipende esclusivamente dall’attività svolta. Titolare del reddito agrario è, infatti, colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività
diretta:

• alla coltivazione del fondo;
• alla silvicoltura;
• all’allevamento degli animali e attività connesse.
In particolare, le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura (cosiddette attività
agricole principali) producono sempre reddito agrario.

Le attività agricole connesse, invece, possono essere:

• attività relative a beni individuati in un decreto ministeriale di prossima emanazione, e che, conseguentemente, rientrano nella forfetizzazione dei redditi sulla base delle stime catastali;
• attività dello stesso tipo, relative a beni diversi da quelli elencati nel decreto, e che sono, per-
tanto, assoggettate al regime dei redditi di impresa forfetizzati di cui all’articolo 56 bis (ex
articolo 78 bis) del Tuir, che prevede una forfetizzazione dei redditi in misura pari al 15% dei
corrispettivi.
LIMITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

Con particolare riferimento all’allevamento di animali e alle attività di trasformazione dei prodotti, sono considerate agricole le attività di:

• allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

• le attività connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali.
Inoltre, si considerano agricole le attività di:

• produzione di vegetali effettuata tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili stabili o provvisorie, purché la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione si sviluppa;
• acquacoltura, finalizzata alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il
controllo del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici, se i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività commerciali svolte dallo stesso soggetto;
• funghicoltura, intesa sia come produzione del fungo nel rispetto dei limiti previsti per la produzione di vegetali, sia come manipolazione, trasformazione e alienazione del fungo nel rispetto dei suindicati limiti.

ATTENZIONE:

Non rientrano tra le attività agricole gli allevamenti di animali del tutto indipendenti dallo sfruttamento
della terra.
Il legislatore fiscale ha escluso espressamente dal reddito agrario le attività dirette allo sfruttamento di
miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e acque interne.

I TERRENI NON PRODUTTIVI DI REDDITO AGRARIO

Non producono reddito agrario:

• i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini privati);
• i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (ad esempio, parchi pubblici, aree di parcheggio);
• i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese;
• i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio, per una cava o una miniera).
ATTENZIONE:

Le società di capitali, gli enti commerciali, le cooperative, le società di mutua assicurazione e le società
di persone diverse dalle società semplici determinano il reddito derivante dall'esercizio di attività agricole in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

Il reddito agrario, come il reddito dominicale, si determina in base alle tariffe d’estimo catastali. In
particolare, in tutti i casi in cui si svolgano attività che producono reddito agrario, la determinazione del reddito è di carattere forfetario, in quanto effettuata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto
dell’ammontare delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione, tra i
quali sono compresi i compensi di lavoro, intellettuale e manuale, e i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi e fino all’entrata in vigore
delle nuove tariffe d’estimo, tale reddito agrario deve essere rivalutato con l’applicazione di un
coefficiente pari al 70 per cento.

ATTENZIONE:

Ai fini del calcolo del reddito agrario, il capitale di esercizio e il lavoro di organizzazione devono essere
impegnati nei limiti delle potenzialità del terreno. Qualora tali limiti dovessero essere superati, il reddito relativo all'eccedenza è sottoposto a tassazione non sulla base delle tariffe d'estimo catastale, bensì
nel suo effettivo ammontare secondo le regole stabilite per i redditi di impresa.
A tal proposito, si fa rilevare che ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione, la Finanziaria per il 2004 ha introdotto una nuova disciplina per le attività che eccedono i limiti di
reddito agrario.

LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA PER IL 2004

La Legge 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha introdotto nuove regole per la determinazione del
reddito agrario, ampliando la gamma delle attività considerate agricole per connessione e prevedendo una nuova modalità di determinazione del reddito di impresa per le attività che eccedono
i limiti di reddito agrario.

Le nuove attività considerate agricole per connessione

La Finanziaria per il 2004 ha ampliato la gamma delle attività considerate agricole per connessione. Il reddito agrario, pertanto, dal 2004, non viene più calcolato facendo riferimento alla nozione di “esercizio normale dell’agricoltura”, ma sulla base del criterio di “prevalenza”, in base al
quale si devono considerare attività agricole per connessione tutte quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, con riferimento a particolari beni individuati ogni due anni con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo regime fiscale per le attività che eccedono i limiti di reddito agrario

La Finanziaria per il 2004 ha poi introdotto una nuova disposizione (articolo 56 bis del nuovo Tuir), che prevede una specifica disciplina per le attività agricole, diverse dall’allevamento di animali, che eccedono i limiti del reddito agrario.

In particolare, è stata prevista una nuova modalità di determinazione del reddito di impresa per le
seguenti attività agricole:

• attività dirette alla produzione di vegetali - per le attività dirette alla produzione di vegetali,
che eccedono i limiti del reddito agrario, in quanto esercitate tramite l’utilizzo di strutture fisse
o mobili, anche provvisorie, con una superficie adibita alla produzione che eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente;
• attività connesse -per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione
ai fini Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%;
• attività dirette alla fornitura di servizi - per le attività dirette alla fornitura di servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con
tali attività, il coefficiente di redditività del 25%.
ATTENZIONE:

I medesimi coefficienti di redditività di cui ai punti precedenti sono applicabili anche ai redditi derivanti
da attività agricole commerciali non esercitate abitualmente. La Finanziaria per il 2004 ha, infatti, previsto che, in deroga alla disposizioni ordinarie, i redditi conseguiti dai soggetti che sono considerati come
imprenditori per la parte eccedente i limiti previsti per le attività connesse possono essere considerati
come redditi diversi, secondo le percentuali di redditività del 15% e del 25%.

ATTENZIONE:

I predetti regimi introdotti dalla Finanziaria per il 2004 non sono applicabili:

• alle società di capitali;
• agli enti commerciali residenti;
• alle società ed enti non residenti;
• alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

PERDITA PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI

Il reddito agrario si considera inesistente e quindi non viene tassato quando si verificano le
seguenti ipotesi:

• mancate coltivazioni;
• perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario.

LE COSTRUZIONI RURALI

Non danno luogo a redditi di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze
appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, a condizione che siano effettivamente destinate a:

• abitazione o a funzioni strumentali all’attività agricola dal proprietario, dall’affittuario, dai familiari conviventi o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell’azienda, per un numero di
giornate superiori a cento;
• ricovero degli animali allevati e di quelli occorrenti per la coltivazione;
• protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione
e trasformazione di prodotti agricoli.
Ai fini del riconoscimento della ruralità, inoltre, devono sussistere le seguenti condizioni:

• il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti
e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 mq;
• il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante
dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente deve essere superiore alla metà del
suo reddito complessivo relativo allo stesso anno;
• se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva, il suo
volume d’affari si presume pari al limite massimo di 20.658,28 euro.
Il reddito derivante dalle costruzioni rurali

Pur in possesso di rendita, le costruzioni rurali, destinate sia a uso abitativo che strumentale, costituiscono una pertinenza del fondo su cui insistono, per cui il possessore sarà tenuto a dichiarare
esclusivamente il reddito dominicale del terreno agricolo che, in tale caso, assorbe anche quello
dei fabbricati.

Qualora vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità, la rendita attribuita ai
fabbricati rurali assume autonoma rilevanza fiscale (ai fini dell’imposta di registro, Irpef, Ici).

ATTENZIONE:

Il carattere di ruralità, ai sensi della circolare n. 18/T del 9 febbraio 2000 dell'Agenzia del Territorio, può
essere attestato dal medesimo soggetto interessato mediante sottoscrizione di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In ogni caso, l’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

REDDITO DA ALLEVAMENTO

L’allevamento costituisce un’attività agricola principale. Ai fini fiscali, tale attività genera:

• reddito agrario nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per almeno un
quarto dal terreno;
• reddito di impresa nel caso in cui si ecceda questo limite.
Il reddito di impresa può essere determinato:

• forfetariamente, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 56, comma 5 del Tuir;
• in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili.
Il criterio forfetario di determinazione del reddito costituisce la normale modalità da adottare,
salva la facoltà per l’allevatore di optare per la determinazione del reddito secondo il regime che
gli è proprio (ordinario o semplificato). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti.

IL CRITERIO FORFETARIO

Il reddito di impresa relativo alla parte eccedente il limite del reddito agrario derivante da allevamento di animali allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno può essere calcolato in modo forfetario secondo la seguente modalità:

• attribuendo a ciascun capo (allevato con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno)
un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile al medesimo capo;
• moltiplicando, poi, il predetto valore per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse inci
denze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (D.M. 26 marzo 2002).

ATTENZIONE:

Il criterio forfetario non è applicabile nel caso in cui i redditi spettino alle società di capitali, alle società
cooperative, alle società di mutua assicurazione, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, aventi
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice. Per tali soggetti, infatti, il reddito derivante dall’allevamento è sempre reddito
d’impresa, ed è determinato sulla base di costi, ricavi e rimanenze effettivi.


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