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DEFINIZIONE DI REDDITO DOMINICALE

DEFINIZIONE DI REDDITO DOMINICALE

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale, ovvero quella attribuibile al proprietario
del fondo, del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività
dirette alla:

• coltivazione del terreno;
• silvicoltura;
• allevamento di animali;
• manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale ed elencati in apposito decreto
ministeriale in via di emanazione.
Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell’estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, valore che si considera comunque prodotto
per il solo fatto di essere il possessore del terreno.

SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE

I soggetti tenuti a dichiarare il reddito dominicale sono i titolari di uno dei seguenti diritti:

• proprietà;
• enfiteusi;
• superficie;
• usufrutto;
• uso;
• oneri reali (quali, ad esempio, censi, livelli, colonie perpetue, ecc.)

QUALI SONO I TERRENI PRODUTTIVI DI REDDITO DOMINICALE

Producono reddito dominicale i terreni destinati alla coltivazione, alla silvicoltura, all’allevamento di animali.

QUALI SONO I TERRENI NON PRODUTTIVI DI REDDITO DOMINICALE

Non producono, invece, reddito dominicale:

• i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini privati);
• i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (ad esempio, parchi pubblici, aree di parcheggio);
• i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese;
• i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio, per una cava o una miniera).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

Il calcolo si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale, che indicano, per ciascun
Comune, il reddito dominicale medio ordinario per ogni ettaro di terreno, espresso in moneta
legale, stabilito dall’amministrazione del catasto dei Servizi tecnici erariali.

A tal riguardo, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, la tariffa d’estimo, che esprime il reddito dominicale, deve essere rivalutata
dell’80 per cento.

ESEMPIO:

Reddito dominicale risultante dal catasto: 500
Rivalutazione 80%: 500 x 80% = 400
Reddito imponibile: 500 + 400 = 900


ATTENZIONE:

Dal 1° gennaio 1999, la rivalutazione del reddito dominicale ed agrario non si applica per il periodo in cui i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo ai giovani:

• di età inferiore a 40 anni;
• che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (anche se hanno acquisito tale veste
entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto).
COLTURE IN SERRA E FUNGHICOLTURA

Per le superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale viene determinato
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

Il reddito dominicale viene imputato al proprietario del terreno o a colui che possiede un diritto
reale su di esso, nella misura riportata dal certificato catastale.

CASI PARTICOLARI: I TERRENI CONCESSI IN LOCAZIONE

Qualora i terreni siano concessi in affitto per uso agricolo, il reddito da dichiarare sarà sempre il
reddito dominicale, a nulla rilevando il canone di locazione percepito. L’unica ipotesi in cui deve
essere dichiarato il canone effettivamente percepito si verifica quando il canone effettivo risulta
inferiore all’80 per cento della rendita catastale.

Qualora, invece, i terreni vengano concessi in locazione per altri usi, come ad esempio per esposizioni commerciali o per lo svolgimento di altre attività, il canone riscosso costituirà, in capo al percipiente, un reddito rientrante nella categoria dei redditi diversi.

LE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

La sostituzione di una coltura con altra di qualità superiore dà luogo a variazioni in aumento,
mentre il cambiamento con una coltura di qualità inferiore (che non dipenda da circostanze transitorie) dà luogo a variazioni in diminuzione.

Si ha, inoltre, una variazione in diminuzione anche nel caso di riduzione della capacità produttiva del terreno, a condizione che ciò non dipenda da deterioramenti intenzionali o da circostanze
transitorie.

REVISIONE DEL CLASSAMENTO

Qualora si verifichino variazioni in aumento o in diminuzione delle variazioni del reddito dominicale, ovvero variazioni permanenti nello stato delle colture, è possibile procedere alla revisione
del classamento mediante:

• l’attribuzione di un’altra qualità o classe;
ovvero
• la previsione di nuove quantità e classi.
LA DENUNCIA DELLE VARIAZIONI

Le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate dal contribuente agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (nei quali sono stati incorporati i soppressi uffici del catasto o
U.T.E.), in conformità alla coltura in atto se difforme da quella risultante da catasto.

Il contribuente ha l’obbligo di denunciare le variazioni del reddito dominicale entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le predette variazioni, indicando la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

SANZIONI PER L’OMESSA DENUNCIA

Nell’ipotesi di circostanze che danno luogo a variazioni in aumento, l’omessa denuncia nei termini previsti è punita con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

PERDITE PER MANCATA COLTIVAZIONE

Nel caso in cui un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili, non sia stato coltivato per un’intera annata agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30%.

PERDITE PER EVENTI NATURALI

Il reddito dominicale si considera inesistente nel caso di una perdita per eventi naturali di almeno
il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico.

A tal fine la perdita deve essere causata da eventi naturali, quali ad esempio l’autocombustione, un
fulmine, ecc., e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo
al prodotto dell’intero fondo.

Occorre inoltre presentare la denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali all’Ufficio Provinciale
dell’Agenzia del Territorio entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso.

Se la data non è determinabile in modo esatto occorre comunque che la denuncia sia presentata
almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto.

ATTENZIONE:

Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi occorre che l’entità del danno venga rilevata dagli
Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio (nei quali sono stati incorporati i soppressi uffici del catasto

o U.T.E.) e non è necessaria una specifica denuncia da parte del contribuente interessato.
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