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CONFERIMENTI ALLE COOPERATIVE

DICHIARAZIONE DEI SOCI

FATTURAZIONE

REGIME FORFETIZZATO PREVISTO DALL’ARTICOLO 34 BIS

RICEVUTA O SCONTRINO

CONFERIMENTI ALLE COOPERATIVE

Il conferimento di prodotti agricoli dal socio alla cooperativa o ad un’associazione tra produttori
al fine della successiva rivendita sono considerate cessioni di beni.
Pertanto, le suddette operazioni:


• rilevano ai fini Iva;
• sono soggette a fatturazione (o autofatturazione);
• costituiscono volume d’affari per il socio.

MODALITÀ OPERATIVE

Le cooperative e gli enti associativi che ricevono prodotti agricoli dai soci agricoltori operano la
detrazione forfetizzata in base alle percentuali di compensazione sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti
eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

Pertanto, la detrazione forfetizzata è determinata in misura corrispondente al rapporto:

conferimenti eseguiti dai soci in regime speciale
(conferimenti complessivi + altri acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici)
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2005, le cooperative agricole di trasformazione potranno
applicare la detrazione mediante la percentuale di compensazione sulle cessioni di prodotti corrispondenti ai conferimenti eseguiti dai produttori agricoli con volume d'affari non superiore a
euro 20.658,28.

Inoltre, poiché il rapporto di detraibilità può variare nel corso dell’anno, è necessario che, in sede
di dichiarazione annuale, la cooperativa effettui il conguaglio per l’intero anno solare.

ESEMPIO:
Si consideri il caso di una cooperativa che abbia effettuato:
• conferimenti di soci ammessi a regime speciale pari a 1.200 euro;
• acquisti di prodotti agricoli per un ammontare pari a 800 euro;
• vendite per un ammontare pari a euro 4.000 euro.
La detrazione forfetizzata è calcolata sul seguente ammontare:
1.200 x 4.000
2.000
Pertanto la detrazione verrà calcolata sull’ammontare delle vendite nel seguente modo:
• su 2.400 euro la detrazione si calcola applicando le percentuali di compensazione;
• sulla differenza (4.000 – 2.400 = 1.600) la detrazione si effettua nei modi ordinari.
= 2.400
Nel caso in cui alla cooperativa partecipano soci che non possono usufruire del regime speciale,
quest’ultima deve operare, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati dai predetti soci. Stessa disposizione si applica anche con riferimento agli
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

Sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa,
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non
possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

Si precisa che il superamento da parte del conferente, nel corso dell’anno, del limite di euro 20.658,28
non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale.

DICHIARAZIONE DEI SOCI

Al fine di certificare la loro posizione, i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di
ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono presentare alla cooperativa
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale.

FATTURAZIONE

Come anticipato, il passaggio dei beni dal produttore agricolo alla cooperativa costituisce cessio-
ne da assoggettare ad Iva.

A tal proposito occorre distinguere i seguenti casi:

• conferimenti di soci in regime speciale: la fatturazione deve essere effettuata al momento del
pagamento del prezzo;
• conferimenti di soci in regime ordinario: la fatturazione va effettuata entro il mese successivo a
quello di determinazione del prezzo, salvo l'obbligo di fatturare gli acconti.

L'obbligo di emissione della fattura può essere assolto anche direttamente dalla cooperativa per
conto dei soci conferenti.

In tal caso occorrerà procedere nel seguente modo:

• la cooperativa deve attribuire una numerazione distinta da quella delle fatture emesse e consegnarne una copia al produttore agricolo;
• il produttore agricolo deve rinumerare la fattura ricevuta in base alla propria numerazione cronologica.
Se si tratta di produttore agricolo esonerato, la cooperativa deve emettere apposita autofattura.

REGIME FORFETIZZATO PREVISTO DALL’ARTICOLO 34 BIS

Importante novità contenuta nella legge finanziaria 2004 è costituita dall’istituzione di un regime
forfetizzato di detrazione (alternativo al regime speciale di cui all’articolo 34 del decreto Iva) che
si basa sulla detrazione forfetaria del 50% dell’Iva incassata a valle sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle attività connesse di cui al terzo comma dell’articolo
2135 del codice civile. Anche in questo caso è stata accordata all’imprenditore agricolo, in relazione allo svolgimento di queste attività, la possibilità di optare per il regime di detrazione ordinario.

RICEVUTA E SCONTRINO

Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul loro fondo non
sono assoggettate all’obbligo dell’emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel
regime speciale di detrazione d’imposta di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.

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