Interrogazione parlamentare di Roberto Occhiuto su mancata ammissione Nuova Cosenza al campionato di Seconda Divisione della Lega Pro

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Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro degli affari regionali, del turismo e dello sport per sapere, premesso che  in data 26 Aprile 2012 la Lega Italiana Calcio Professionistico convocava tutte le Società interessate al passaggio nel settore professionistico, al fine specifico di fornire alle stesse una prima informativa sugli incombenti necessari per ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza;


in data 07 Maggio 2012, con il comunicato ufficiale N. 146 A della Federazione Italiana Giuoco Calcio venivano indicati i requisiti strutturali ed economico-finanziari che le Società dilettantistiche, vincitrici dei rispettivi campionati, avrebbero dovuto conseguire entro il 30 Giugno 2012 per ottenere la Licenza Nazionale a partecipare al Campionato di seconda divisione;

 il 10 Maggio 2012 la Nuova Cosenza Calcio S.r.l., facendo seguito al suddetto incontro, inviava presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una comunicazione a mezzo telefax in cui confermava la propria volontà di essere tenuta in considerazione,
ove ne fossero ricorsi i presupposti, per il passaggio di categoria e l’iscrizione al Campionato di Lega Pro;  la Nuova Cosenza Calcio S.r.l. – SSD nella stagione 2011/2012 si classificava seconda nel campionato nazionale dilettanti, Serie D – Girone I e, in data 10 giugno 2012,
vinceva i Play Off nazionali;
 la S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l., vincitrice del proprio girone, non otteneva nel termine prescritto, i requisiti richiesti per ottenere la Licenza Nazionale, con la conseguenza che con provvedimento del 11 Luglio 2012 sia la Co. Vi. So. C., sia la Commissione Criteri Infrastrutturali ne dichiaravano l’inidoneità a partecipare al campionato di seconda divisione 2012 – 2013;


in data 17 Luglio 2012, la Nuova Cosenza Calcio S.r.l., a fronte della carenza dei requisiti per la partecipazione al Campionato Lega Pro della società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l., ribadiva il proprio diritto a sostituire la predetta società in virtù della vittoria dei Play Off così come previsto dall’art. 49 delle Norme Organizzative Interne FIGC ;

 la suddetta disposizione, ribadita anche dal comunicato ufficiale n. 171/A della FIGC del 22 giugno 2012, stabilisce: “Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato 2a divisione, purché siano in possesso dei requisiti d’iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di 2a divisione o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Dilettanti, nel seguente ordine: 1) vincente finale play off; 2)
perdente finale play off; 3) ed a seguire altre società del medesimo campionato, secondo una ulteriore graduatoria redatta in base ad apposito Regolamento della L.N.D.-Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio Federale” ;

 il Consiglio Federale FIGC, tuttavia, accordando una deroga non prevista dal Regolamento Federale, con il Comunicato Ufficiale N. 21/A, nella notte del 19 luglio 2012, pubblicava la determinazione di accoglimento del ricorso della S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. nonostante quest’ultima avesse dichiarato di avvalersi di un impianto sportivo ubicato al di fuori della regione in cui ha sede il Comune che la Società rappresenta, con conseguente esclusione della Nuova Cosenza dal Campionato di Lega Pro;
 alla data del 30 giugno 2012 la S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. non presentava, ai fini dell’ammissione al campionato, regolare fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di € 300.000,00, tant’è che anche per tale motivo veniva esclusa dal Campionato;
 in data 19 luglio 2012 il Consiglio Federale, visto il parere espresso dalla Co.Vi.So.C. deliberava comunque l’ammissione al campionato della S.C. VALLEE D’AOSTE;
o se non ritenga che la deroga operata dal Consiglio Federale della FIGC sia in aperta violazione dei requisiti strutturali ed economico-finanziari richiesti alle Società dilettantistiche, vincitrici dei rispettivi campionati, per ottenere la Licenza Nazionale a partecipare al Campionato di seconda divisione, fissati dalla Federazione medesima in data 7 maggio;
o se non ritenga di appurare, ai fini del rispetto delle regole, i motivi reali che hanno indotto la Federazione Gioco Calcio ad operare tale deroga; o se non ritenga, conseguentemente, minata la regolarità del campionato e se tale decisione non si configuri come una evidente penalizzazione della città di Cosenza e dei suoi cittadini che con passione seguono le vicende della loro squadra di calcio.

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Author: Cristina

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