Lega Pro Prima Divisione B, le decisioni del giudice sportivo

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GARE DEL 24 E 25 MARZO 2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3.500,00 AVELLINO 1912 S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi durante la gara lanciavano una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un assistente arbitrale senza colpire; al termine, i medesimi, lanciavano numerose bottigliette d’acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra ospite, sempre senza colpire; per indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, al termine dell’incontro, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società, una delle quali rivolgeva ai dirigenti della squadra avversaria una frase offensiva.

€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. Perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco unitamente ad un seggiolino divelto, senza conseguenze.

€ 1.500,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perchè propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’arbitro e l’istituzione calcistica (recidiva).

€ 1.500,00 PISA 1909 S.S.AR.L. perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore diversi fumogeni; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.

€ 1.000,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.

€ 1.000,00 FROSINONE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.

€ 500,00 NOCERINA S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni.

ALLENATORE

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RASTELLI MASSIMO (AVELLINO 1912 S.R.L.)

per comportamento offensivo verso l’arbitro negli spogliatoi, nell’intervallo della gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GIOSA ANTONIO (AVELLINO 1912 S.R.L.)

per avere a gioco fermo assunto comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale che veniva spinto con veemenza (r.A.A,calc.ris.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANGI FRANCESCO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

POMPEU DA SILVA RONALDO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

entrambe per proteste verso l’arbitro.

TROCAR KEVIN (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BAZZOFFIA DANIELE (GUBBIO 1910 S.R.L.)

per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.

BEDUSCHI ANDREA (PRATO SPA)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUIDI NICHOLAS (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

perchè al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale frasi offensive (r.A.A.).

DI PIAZZA MATTEO (GUBBIO 1910 S.R.L.)

perchè, al termine della gara, assumeva atteggiamento gestuale offensivo e provocatorio verso il pubblico locale (r. A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA ALFONSO (NOCERINA S.R.L.)

perchè al termine della gara rientrando negli spogliatoi lanciava provocatoriamente il pallone in direzione dei sostenitori della squadra avversaria causandone la reazione (r.cc e proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

RAJCIC IVAN (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

BELCASTRO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.)

MILANI ANDREA (LATINA CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

IZZO ARMANDO (AVELLINO 1912 S.R.L.)

BARBUTI RICCARDO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

MONTIEL NUNEZ JOSE ARNULFO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

BACCHETTI LORIS (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

BIASI DARIO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

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Author: giovanni.mangiola

autore e collaboratore di ntacalabria.it

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