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Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi contro il percorso di riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta “Bergamotto di Reggio Calabria” per il frutto fresco. La Sezione Quarta Quater ha depositato il 13 ottobre 2026 due sentenze, la n. 16006 e la n. 16017, che chiudono in primo grado un contenzioso durato oltre cinque anni.
Il ricorso del Consorzio. Con la sentenza n. 16006/2026 il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i primi motivi aggiunti del Consorzio di Tutela del Bergamotto, ente riconosciuto per la DOP dell’olio essenziale. I giudici hanno ritenuto che la nota di convocazione della riunione di pubblico accertamento e la domanda di registrazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale siano atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività. Sono stati invece respinti nel merito i secondi motivi aggiunti.
Il Tribunale ha applicato il principio tempus regit actum: la legittimità degli atti va valutata sulla base del Regolamento UE 2024/1143, in vigore al momento dell’adozione dei provvedimenti, e non del precedente Regolamento 1151/2012. Ha escluso il rischio di confusione con la DOP dell’olio essenziale, perché i due prodotti sono merceologicamente distinti. L’olio essenziale ha destinazione cosmetica (codice 3301), il frutto fresco o secco destinazione alimentare (codice 0805), con canali di distribuzione e confezionamento differenti. Secondo il TAR, un consumatore non potrebbe essere tratto in inganno sulla natura e sulla qualità del bene acquistato.
I giudici hanno inoltre ritenuto non sindacabili le scelte tecnico-discrezionali del MASAF sulla delimitazione dell’area. Hanno escluso la violazione del giudicato della sentenza n. 5904/2025, perché il Ministero ha comparato le posizioni e ha giudicato più rappresentativo il Comitato promotore, con 25 aziende contro le 21 del Consorzio.
Il ricorso della Fratelli Foti. Con la sentenza n. 16017/2026 il TAR ha respinto il ricorso della Fratelli Foti Società Agricola S.S., dopo aver superato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato e dal Comitato. Il provvedimento di trasmissione del fascicolo a Bruxelles è infatti autonomamente impugnabile, essendo l’atto conclusivo della fase nazionale.
Nel merito il Tribunale ha giudicato il disciplinare completo. Contiene le cultivar (Fantastico, Femminello e Castagnaro), le categorie commerciali (Extra, I e II) e i requisiti del frutto: calibro minimo di 50 mm, peso minimo di 90 grammi, Brix minimo di 7°, acidità di 31,5 g/l e Ratio di 1,9. Sul portainnesto, il TAR ha chiarito che non è un elemento essenziale per un’IGP e ha ricordato il divieto dell’arancio amaro, in vigore dal 2013 per il rischio del virus CTV (Tristezza degli agrumi). Anche il limite di 833 piante per ettaro è stato ritenuto coerente con la produzione massima già prevista dalla DOP. Per le spese di entrambi i giudizi è stata disposta la compensazione.
Cinque anni di contenzioso. La domanda di registrazione è stata presentata al MASAF il 5 giugno 2021 dal Comitato Promotore. Il Consorzio ha chiesto il 2 agosto 2023 di estendere la DOP al frutto, ma il Ministero ha giudicato incompatibile questo percorso con quello dell’IGP. Dopo la pubblicazione del disciplinare in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2025, il MASAF ha chiuso la procedura nazionale di opposizione il 6 febbraio 2026 e ha trasmesso la domanda alla Commissione Europea. Il TAR aveva respinto l’istanza cautelare l’8 aprile 2026 e ha poi discusso il merito il 22 settembre.
Cosa succede ora. Il percorso europeo prosegue: spetta alla Commissione Europea esprimersi sulla registrazione dell’IGP. Per il Consorzio si apre una fase di riflessione sulle strategie future, che potrebbe riguardare anche la richiesta di modifica della DOP esistente.
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