G.U. 14.02.2006: Decreto del Ministero della Salute 22.12.2005
n. 299. Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.
Al D.M. 21 marzo 1973 recante “disciplina igienica
degli imballaggi, recipienti utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale, dopo l’art. 13 ai sensi del quale “è
vietato impiegare per la preparazione di oggetti in materia
plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie
plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già
utilizzato”, è inserito l’art. 13 bis.
La nuova norma introdotta dispone che, “in deroga a
quanto stabilito dall’art. 13 è consentita la
produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta
densità a condizione che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti
da materie plastiche originariamente idonee al contatto con
gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto,
b) il materiale o le cassette di cui alla lett. a) non siano
venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
Le cassette di cui al comma I possono venire a contatto,
limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari
riportati nell’all.to V, ossia:
v Aglio;
v ananas;
v anguria;
v anacardi con guscio;
v arachidi con guscio;
v banane;
v castagne;
v cipolle secche;
v cocco;
v fichi d'India;
v legumi freschi con tegumento;
v mandorle con guscio;
v melograni;
v meloni;
v nocciole con guscio;
v noci con guscio;
v pinoli con guscio;
v pistacchi con guscio.
Le disposizioni di cui ai commi I e II non si applicano alle
cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro
Stato dell’U.E. e a quelli originari di Paesi contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonché
della Turchia”.
Ulteriori modifiche riguardano l’all.to II, sez. 2,
parte B, relativa agli additivi per elastomeri, e l’all.to
IV relativamente alla determinazione della migrazione globale
negli alimenti per i quali è previsto l’impiego
del simulante D.
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