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Le regole per gli aiuti all'olio di oliva e alle olive da tavola
(Decreto Mipaf n. 217, Gu n.180 del 3 agosto 2000)


Il testo del decreto che recepisce le norme Ue. La circolare applicativa diramata dal Ministero
 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre della circolare applicativa delle norme nazionali (decreto Mipaf n. 217, Gu n.180 del 3 agosto 2000) diramate in attuazione delle disposizioni comunitarie sugli aiuti alla produzione di olio d'oliva e olive da tavola si completa il quadro normativo di riferimento per i produttori che intendono accedere ai contributi al settore concessi da Bruxelles.
In particolare la circolare Mipaf puntualizza alcuni aspetti richiamati nel decreto ministeriale. Il provvedimento fa chiarezza sugli obblighi contabili a carico delle imprese di trasformazione e dei produttori olivicoli che intendono accedere agli aiuti Ue. Tra gli impegni delle imprese da segnalare l'obbligo di comunicare le scorte delle olive da tavola all'1 settembre 2000 anche se le modalità non sono state ancora chiarite. Restano anche da definire, sempre per quanto riguarda le olive da tavola, le sanzioni da adottare nei casi di irregolarità nella tenuta dei registri (contenute in un provvedimento in fase di approvazione).
Per il momento, infatti, è prevista soltanto una sanzione in caso di mancata tenuta della contabilità.
Per finire le scadenze che restano le stesse degli aiuti all'olio d'oliva: il 30 novembre 2000 per la denuncia di coltivazione e il 30 giugno 2001 per la presentazione della domanda di aiuto.

Pubblichiamo il decreto del 21 giugno 2000, n. 217 recante "disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" e la circolare applicativa.

IL DECRETO
Il ministro delle Politiche agricole e forestali
Vista la decisione n. 227/2000/Ce della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;
Visto il regolamento Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni e integrazioni istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
Visto il regolamento Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come modificato da ultimo dal regolamento Ce n. 1639/98 del Consiglio del 20 luglio 1998;
Visto il regolamento Ce n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999-2000/2001;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di coordinamento delle attività di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/Ce;
Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1^ giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale è stata effettuata la comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:

Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione Ce n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento Ce n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento Cee n. 136/66.

Articolo 2
Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle Regioni e Province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Agecontrol Spa.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'Aima entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'Aima predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'articolo 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento Ce n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente e all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.

Articolo 3
Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto
1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

Articolo 4
Erogazione dell'aiuto
1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente Regione o Provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore.

Articolo 5
Comunicazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della "decisione" comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al ministero delle Politiche agricole e forestali:
a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alle produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'articolo 4;
b) entro il 1^ giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'articolo 10 della "decisione" comunitaria.

Articolo 6
Riconoscimento di frantoi oleari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20 quater, paragrafo 1, del regolamento Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 13 del regolamento Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le Regioni e le Province autonome comunicano con tempestività al competente organismo pagatore e all'Agecontrol nonché con elenco trimestrale al ministero delle Politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il ministero delle Politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
4. Restano in capo al ministero delle Politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LA CIRCOLARE APPLICATIVA
Agli assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Aima
All'Agecontrol Spa
Alle Unioni nazionali degli olivicoltori
Alle Confederazioni nazionali degli agricoltori
Alle Organizzazioni dei frantoiani
Alla Rappresentanza italiana presso la Comunità europea
Alla Commissione europea Direzione generale agricoltura - VI/A 1-3 e VI/C-4
Ai commissari di Governo presso le Regioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000 è stato pubblicato il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 - in appresso denominato "regolamento ministeriale" - con il quale vengono emanate disposizioni di armonizzazione delle attività connesse con l'applicazione della decisione 2000/227/Ce della Commissione del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in Italia. Con la citata decisione comunitaria - di seguito denominata "decisione" - il Governo italiano è stato autorizzato, su sua richiesta, a esercitare per la suddetta campagna di commercializzazione (1^ settembre 2000-31 agosto 2001) la facoltà prevista dall'articolo5, paragrafo 4, del regolamento Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento Ce n. 1638/98 del 20 luglio 1998 e consistente nella possibilità di destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del quantitativo nazionale garantito (Qng) di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento Ce n. 1638/98 e, quindi, una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio di oliva.
La presente circolare è diretta a fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle Regioni e delle Province autonome, una opportuna illustrazione delle disposizioni della "decisione" e delle norme di attuazione di cui al richiamato "regolamento ministeriale".
I. Regolamento 21 giugno 2000, n. 217
1. Con l'articolo 1 del "regolamento ministeriale" si precisa l'oggetto del provvedimento stesso, mentre con l'articolo 2 si individuano, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le norme di raccordo delle attività rientranti nella sfera di attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome relativamente, in particolare, al riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, al controllo della contabilità di magazzino di dette imprese, alla denuncia di coltivazione, agli attestati di produzione e alle domande di aiuto, nonché alle comunicazioni di dati e informazioni previste dall'articolo 6 della "decisione" comunitaria.
L'articolo 3 attiene alle modalità di presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto.
All'articolo 4 si rilevano i criteri di determinazione dell'aiuto da corrispondere ai produttori aventi diritto, individuando l'organismo competente all'erogazione dell'aiuto stesso e alla determinazione dei coefficienti di trasformazione previsti dagli articoli 9 e 10 della "decisione". L'organismo pagatore al momento è rappresentato dall'Aima in liquidazione e successivamente dall'organismo di coordinamento e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi del regolamento Ce n. 1635/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165, come precisato dall'articolo 2 del "regolamento ministeriale".
II. Decisione Ce/227/2000
1. La "decisione" prevede dettagliatamente le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto ai singoli produttori; condizioni e modalità che riflettono molto da vicino, con le dovute varianti, quelle fissate per l'aiuto alla produzione di olio di oliva. Ne consegue che le relative disposizioni comunitarie e nazionali previste per l'aiuto all'olio di oliva sono applicabili, per quanto compatibili, anche all'aiuto per le olive da tavola, sulla base di specifiche modalità stabilite dall'organismo pagatore.
1.1. In via preliminare all'articolo1 viene precisato che l'aiuto è concesso per le olive raccolte in uliveti ricadenti in territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 5 e trasformate per il consumo umano, secondo un metodo appropriato a termini dell'articolo 2, paragrafo. 3, in una delle imprese appositamente riconosciute.
1.2. Il riconoscimento delle imprese di trasformazione è rilasciato, su domanda, dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del "regolamento ministeriale", previa verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assunzione degli impegni prescritti dagli articoli 4 e 6, ivi compreso l'impegno di istituire e tenere una specifica contabilità di magazzino e quello di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal regime di aiuto in esame. Con il riconoscimento deve essere attribuito uno specifico numero alfanumerico di identificazione dell'impresa, riportante la sigla della provincia nel cui territorio è collocato il relativo stabilimento, in analogia con quanto operato per il riconoscimento delle imprese di condizionamento di oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi del regolamento Ce n. 2815/98.
Appare utile, infine, segnalare che con decisione Ce notificata in data 27 luglio c.a. (in corso di pubblicazione) è stato prorogato al 31 luglio 2000 il termine di presentazione delle domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione.
1.3. Contabilità di magazzino - La prescritta tenuta della contabilità di magazzino, così come articolata nel registro standardizzato di lavorazione (in corso di elaborazione da parte dell'Aima), dovrà essere completata e integrata - fermo restando gli obblighi di natura finanziaria e fiscale a carico del trasformatore - da un apposito registro (conforme al modello allegato alla presente circolare), vidimato da parte dei medesimi Uffici regionali competenti al rilascio dei registri standardizzati di lavorazione, su cui riportare giornalmente i dati e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
Le verifiche della contabilità devono essere effettuate secondo le modalità e i criteri fissati dall'articolo 8.
Al fine poi di consentire ai produttori di presentare la domanda di aiuto e agli organismi di controllo (Regioni, Province autonome, organismo pagatore e Agecontrol) di svolgere i controlli di rispettiva competenza, ogni impresa di trasformazione riconosciuta deve:
rilasciare, entro il mese successivo a quello dell'ultima consegna di olive e comunque non oltre il 30 giugno 2001, a ogni produttore interessato l'attestato di consegna di cui al registro standardizzato e i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 relativi al peso netto delle olive consegnate;
comunicare con rigorosa puntualità le informazioni e i dati previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 6 della "decisione" entro i termini ivi previsti.
In tale ottica l'Agecontrol, anche su indicazione dell'organismo pagatore e nell'ambito del proprio programma previsionale, provvederà a svolgere, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, i controlli nei confronti dei produttori interessati allo scopo di garantire che per le stesse olive non vengano corrisposti due aiuti.
Nei casi contemplati dal paragrafo 4 dell'articolo 4 occorre disporre con immediatezza la revoca del riconoscimento dell'impresa interessata, conformemente alle modalità e procedure previste per la revoca del riconoscimento dei frantoi oleari di cui in seguito.
1.3. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, redatte su moduli predisposti e messi a disposizione dall'Aima, devono essere presentate entro i termini rispettivamente previsti dall'articolo 5 (30 novembre 2000) e dall'articolo 7 della "decisione" (dal 1^ al 25 luglio 2000) e secondo le stesse modalità fissate per l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per quanto ritenute, dal competente organismo pagatore, compatibili con lo specifico regime di aiuto in esame.
Sia la denuncia di coltivazione che la domanda di aiuto possono essere presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle Associazioni di olivicoltori riconosciute ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento Cee n. 2261/84 e successive modifiche.
1.4. Determinazione e pagamento dell'aiuto. L'importo dell'aiuto da erogare ai produttori aventi diritto va determinato mediante l'applicazione dei criteri fissati dagli articoli 3 e 10 della "decisione", tenendo conto delle risultanze di tutti i controlli e verifiche prescritti dal regime di aiuto.
III. Adempimenti delle Regioni e Province autonome
1. Le Regioni e le Province autonome - nell'ambito della rispettiva autonomia e in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché del decreto legislativo 29 maggio 1999, n. 165 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 - sono chiamate a:
- ricevere e istruire le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
- adottare i provvedimenti di concessione o di sospensione del riconoscimento delle suddette imprese, dandone comunicazione all'organismo pagatore, all'Agecontrol e al ministero ai sensi dell'articolo 2 del "regolamento ministeriale";
- effettuare ai sensi dell'articolo 8 della "decisione" le verifiche della contabilità di magazzino delle imprese riconosciute, rilevandone con apposito e dettagliato verbale le eventuali irregolarità, nonché esprimendo una valutazione conclusiva sulla affidabilità della contabilità stessa e in particolare sui quantitativi di olive consegnate e trasformate, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della "decisione". Copia del verbale deve essere sollecitamente trasmessa all'organismo pagatore ed eventualmente all'Agecontrol;
- procedere alla contestazione delle accertate irregolarità ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
IV. Riconoscimento dei frantoi oleari
L'articolo 6 del "regolamento ministeriale" prevede in via ricognitiva che, ai termini del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti connessi con il riconoscimento dei frantoi oleari nel quadro del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva rientrano nella sfera delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Appare utile rilevare che sin dalla prima entrata in vigore del regolamento Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, al riconoscimento dei suddetti stabilimenti ha provveduto direttamente la scrivente Amministrazione.
L'istruttoria, invece, delle relative domande è stata svolta dai competenti uffici regionali degli assessorati all'Agricoltura, i quali potranno assicurare da subito, in virtù della piena conoscenza della vigente normativa comunitaria e nazionale e della lunga e rilevante esperienza acquisita nella specifica materia, un puntuale assolvimento dei nuovi adempimenti.
Nel corso della riunione del giorno 27 luglio c.a. svoltasi presso questo ministero, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell'Aima e dell'Agecontrol, si è proceduto altresì a una ricognizione esaustiva delle richiamate normative e delle modalità di espletamento dei relativi procedimenti e adempimenti amministrativi.
In tale ottica, mentre si assicura che la scrivente Amministrazione sta provvedendo, in forza del comma 4 dell'articolo 6 del "regolamento ministeriale", a definire i procedimenti amministrativi già avviati ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, si segnala la necessità che da parte dei competenti Servizi regionali e delle Province autonome si proceda con assoluta urgenza all'attivazione del procedimento amministrativo a termini della stessa legge n. 241/90, nei confronti dei frantoi oleari costituenti oggetto di segnalazione dell'Agecontrol ai fini della eventuale revoca del riconoscimento anteriormente all'inizio della prossima campagna 2000/01.
Si ritiene utile, infine, rappresentare l'esigenza che gli stessi Servizi regionali o provinciali procedano ad assumere direttamente i provvedimenti di nuovi riconoscimenti o di variazione della titolarità di frantoi, le cui pratiche sono state da ultimo inviate a questa Amministrazione, tenendo conto particolarmente delle proposte di revoca comunicate dall'Agecontrol o da altri organismi di controllo.
Al fine comunque di garantire un corretto espletamento dei nuovi adempimenti, si dà assicurazione della incondizionata e piena disponibilità e collaborazione dei competenti servizi della scrivente Amministrazione, dell'Aima e dell'Agecontrol per ogni ulteriore chiarimento.
Note:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 227/2000/Ce del 7 marzo 2000, recante disposizioni sulla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia.
- Si trascrive il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento Ce n. 1638/98:
"4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura il Consiglio può decidere di destinare una percentuale da determinare dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori al funzionamento d'azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola.
Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolam

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