L'eccesso di
velocità, tra le infrazioni maggiormente commesse dagli automobilisti
italiani, è punito con sanzioni piuttosto severe dal nuovo codice della
strada.
Proprio per la
“durezza” delle sanzioni previste (che possono arrivare, ricordiamo, fin
dalla prima infrazione, alla sospensione della patente ed alla
sottrazione di 10 punti) è di fondamentale importanza che sia
identificato con certezza il trasgressore e sia eliminato ogni rischio
di errore.
Tale esigenza è
alla base delle perplessità da più parti sorte circa l'uso del Telelaser
(l'apparecchiatura largamente diffusa tra le forze dell'ordine) per
accertare tali infrazioni.
Questo
apparecchio, che per rilevare la velocità del veicolo necessita di un
operatore (un agente delle forze di polizia) che deve inquadrare il
veicolo, restituisce una stampa contenente velocità e distanza del
veicolo, ma nessun dato attraverso il quale sia possibile identificare
univocamente il veicolo del trasgressore.
Questa peculiarità
sarebbe, secondo alcuni recenti provvedimenti della giurisprudenza, in
contrasto con l'art. 345, comma 1 del reg. att. cod. strada (495/1992)
che richiede un riscontro chiaro ed accertabile della velocità; in
particolare è “incriminata” l'attribuzione della velocità al veicolo che
in quanto affidata interamente all'operatore non sarebbe al riparo da
errori, soprattutto in condizioni di traffico elevato.
Questa tesi è
condivisa dal tribunale di Padova e da numerosi giudici di pace.
|