Per il datore di lavoro FdC la legge 104/92 non è applicabile ai dipendenti, Falsetta (ABC Calabria): “Affermazioni da censurare”

Filomena-Falsetta

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“Le agevolazioni di cui all’art. 21 della Legge 104/1992 operano solo nell’ambito della pubblica amministrazione e non nei confronti di soggetto di diritto privato a capitale pubblico, quali le Ferrovie della Calabria”.

Affermazioni da censurare – dichiara l’Avv. Filomena Falsetta, Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria – commentando il provvedimento di conferma trasloco notificato dal Datore di Lavoro al dipendente Antonio Turano, operante da circa 11 anni nella sede di Cosenza con le mansioni di Capo Tecnico, e costretto, ora, a prestare servizio a Catanzaro, nonostantela CommissioneMedicacompetente abbia riconosciuto allo stesso lo stato di disabilità previsto dall’art. 3 comma 1 della L. 104/1992.

Affermazioni – continua – che ben potrebbero contribuire a favorire una discriminazione tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato, in quanto potrebbero essere agevolmente interpretate come un affronto alla nostra Costituzione, e in particolar modo all’art. 3., che sancisce “il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte al legislatore”, e all’art. 32, che tutela “la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”.

Principi ribaditi dalla Direttiva 2000/78 CE, sulla parità di trattamento dei lavoratori, pubblici o privati che siano, e che all’art. 6 riconosce e promuove la tutela dei lavoratori disabili; una Direttiva recepita dal Decreto Legislativo n. 216 del 2003.

Si tratta di principi che vincolano gli Stati membri, o vogliamo forse negare che l’Italia non sia uno Stato dell’Unione Europea?

Non è minimamente tollerabile – prosegue Falsetta – che si affermi, al fine di motivare forzatamente un provvedimento di trasloco di un lavoratore disabile, che la Legge104/92, ossia la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili non è applicabile all’azienda Ferrovie della Calabria, specie poi se consideriamo il testo dell’art. 1 della stessa legge, il quale dispone espressamente che “la Repubblica garantisce il pieno rispetto della persona disabile”.

E’ come se il datore di lavoro delle Ferrovie della Calabria avesse asserito nel provvedimento di trasloco del dipendente disabile che “la Repubblica tutela solo ed esclusivamente i dipendenti pubblici, anziché i lavoratori in quanto cittadini dello Stato”.

La disabilità è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, nello specifico, la configurazione dell’Azienda come “soggetto privato a partecipazione pubblica”, riportata nello stesso provvedimento di trasloco, avrebbe dovuto aversi piena cognizione di come l’evoluzione normativa abbia evidenziato la progressiva metamorfosi delle società partecipate, che dal diritto privato si spostano inesorabilmente verso il diritto pubblico, atteso che assumono sempre maggior rilevanza le finalità pubbliche perseguite.

E, in tale contesto, di certo non si può negare l’interesse pubblico perseguito dall’azienda, destinata ad offrire un servizio sociale nel settore Trasporti.

La stessa giurisprudenza della Corte dei Conti non ha mancato di evidenziare che le società partecipate, quanto a struttura, sono disciplinate dalle regole ordinarie e dall’applicazione degli istituti societari del codice civile; quanto a funzione, invece, subiscono la disciplina degli organismi di diritto pubblico in ragione degli scopi perseguiti e delle risorse utilizzate per svolgere l’attività.

Alla luce delle considerazioni appena esposte e giuridicamente provate, già trasmettesse ai vertici aziendali nonché al Presidente del CdA Dott. Angelo Mautone, la conseguenza logica e coerente non può che essere la revoca immediata del provvedimento in questione.

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Author: Cristina

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