Il Tribunale di Reggio Calabria accoglie le tesi della Regione rigettando il ricorso del dott. Carullo, già D.G. dell’Asp di Reggio

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sentenza Tribunale Reggio Calabria

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – ha accolto le tesi della Regione, difesa dall’avv. Mario De Tommasi, rigettando il ricorso del dott. Renato Carullo che era stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria.

Il Tribunale ha infatti evidenziato l’impossibilità di dare attuazione al provvedimento cautelare pena l’inammissibile ingerenza nell’esercizio di potestà amministrative ed ha altresì dichiarato la legittimità del provvedimento commissariale n. 24/2010 con cui è stata dichiarata la decadenza del dott. Carullo dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi e per gli effetti del comma 83 dell’art. 2 L. n. 191/2009, disposizione questa che, diversamente da quanto sostenuto, regolamenta gli effetti del Commissariamento in atto.

Lo scorso 3 novembre, infatti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro,  in accoglimento di un ricorso, aveva disposto la reintegrazione del dott. Carullo nelle funzioni di Direttore Generale dell’A.S.P. di Reggio Calabria. Il  16 novembre, la Giunta Regionale della Calabria, pur prendendo atto dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo che la questione relativa alla permanenza del dott. Carullo nella carica di Direttore Generale dell’ASP dovesse essere definita dal Presidente della Regione Calabria nella qualità di Commissario ad acta nominato dal Governo, aveva disposto la trasmissione del provvedimento al Commissario.

Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, sempre nella qualità di  Commissario ad acta,  con decreto n. 24/2010, aveva dichiarato la decadenza del dott. Carullo ai sensi e per gli effetto del comma 83 dell’art. 2 L. n. 191/2009 e, quindi, quale conseguenza del Commissariamento disposto dal Governo.
Il dott. Carullo, con un ricorso, aveva lamentato la mancata attuazione ad opera della Regione del provvedimento cautelare del  3.11.2010 nonché l’illegittimità dei provvedimenti adottati tanto dalla Giunta Regionale quanto dal Commissario ad acta.

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Author: Consuelo

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