PROSSIMA CIRCOLARE MIPAF SUL CONTROLLO
DEI COMMERCIANTI E MAGAZZINI BIO
Saranno esonerate dal sistema di controllo le attività
di puro immagazzinamento, verrà definita la categoria
degli "utilizzatori finali", stabiliti i requisiti
minimi per l’attività di controllo dei punti
vendita
Il 17 gennaio presso il MiPAF si è tenuta una riunione
per esaminare le questioni sollevate da FederBio già
nell’agosto 2005 relativamente all’applicazione
del nuovo testo dell’art. 8 del Reg. CEE n. 2092/91
e del DM applicativo del 7 luglio 2005. Alla riunione erano
presenti l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, una
rappresentanza delle Regioni, le organizzazioni professionali
agricole, FederBio e alcuni organismi di controllo non associati
alla Federazione. Gli elementi emersi dalla discussione, sulla
base dei quali il Ministero predisporrà in tempi brevi
apposita Circolare esplicativa, sono in sintesi i seguenti:
- gli operatori che magazzinano a solo scopo di servizio
logistico, dunque non in connessa ad una propria attività
di commercializzazione dei prodotti, sono esclusi dall’applicazione
dell’art. 8;
- verrà definito un elenco di operatori assimilabili
agli “utilizzatori finali” e fra questi rientrerà
sicuramente la ristorazione ma non l’industria di trasformazione;
- la “connessione con il punto vendita” riferita
all’attività di magazzinaggio sarà da
intendersi in senso funzionale e non strettamente fisico,
dunque saranno da ritenere connesse al punto vendita anche
piattaforme logistiche fisicamente distinte dal punto vendita
e al servizio di più operatori.
Si è inoltre deciso di mettere a punto anche i requisiti
minimi per l’attività di controllo presso i punti
vendita, obbligatoria quando questi pongano in vendita prodotti
non pre etichettati e pre confezionati.
FederBio, 29 gennaio 2006
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