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SANZIONE AMMINISTRATIVA DA MILLE A TREMILA EURO PER CHI PROPONE AL CONSUMO L’OLIO DI OLIVA IN AMPOLLE ANONIME

 

E’ diventata a tutti gli effetti legge dello Stato. Al bando dunque le anonime boccettine d’olio. Ma c’è da sentirsi davvero soddisfatti di come sia andata a finire? La nostra iniziativa, nata con buoni propositi, è stata poi svilita nelle mani della senatrice De Petris. Occorre recuperare il dialogo tra ristorazione e comparto oleario, altrimenti non si va da nessuna parte

E’ diventata a tutti gli effetti legge dello Stato.
L’avevamo annunciato con grande piacere e, insieme, con qualche punta di delusione.
Il provvedimento esprime infatti la viva necessità, da parte dell’intero comparto oleario, di veder riconosciuto il valore e le proprietà di un alimento così importante e fondamentale nella nostra dieta quotidiana. L’uso delle ampolline sviliva il prodotto, degradato dalla luce, dall’ossigeno e, in molti casi, dai continui rabbocchi. Occorreva che i ristoratori, di cui riconosciamo lo storico ruolo nella formazione e cultura gastronomica e culinaria, iniziassero a trattare con maggiore rispetto l’olio extra vergine d’oliva.

E ora, dopo anni e anni, e decenni su decenni, la ristorazione italiana dovrà finalmente adeguarsi:
le anonime ampolle d’olio di oliva non potranno più comparire sulle tavole dei luoghi di ristoro e in nessun pubblico esercizio

Ebbene sì, il primo marzo 2006 il Senato della Repubblica italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, testo nel quale era contemplato il divieto di presentare ampolle d’olio di oliva nei pubblici esercizi.

In questo testo, ecco la parte riguardante la presentazione al pubblico dell’olio di oliva:
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000..

La nostra proposta del 26 febbraio 2005
VISTO il Reg CEE 136/66 e 1638/98 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 2568/91 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 1019/92
VISTO il Reg. CE 178/02
VISTA la Legge n. 287 del 1991
VISTO il Decreto legislativo 157 del 1995
Considerando che la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonchè ai loro interessi sociali ed economici
Considerando che l’origine del prodotto è diventato un elemento di fondamentale importanza e di tutela nei confronti del consumatore
Considerando che l’olio d’oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali
Considerando che per garantire l’autenticità degli oli d’oliva è stato opportuno prevedere imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato
Considerando che l’Unione europea ha recentemente regolamentato il confezionamento dell’olio extravergine d’oliva per evitare che il consumatore venga ingannato o che possa fraintendere le informazioni contenute in etichetta
Considerando che, negli ultimi anni, sono state introdotte numerose norme volte alla valorizzazione dell’extra vergine d’oliva, quali marchi di qualità e denominazioni d’origine

Si stabilisce quanto segue:
Ai pubblici esercizi è fatto divieto di somministrare direttamente al consumatore, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio extravergine d’oliva in ampolle o altri contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

Attraverso “Teatro Naturale”, e questa provocatoria proposta di legge, intendevamo costringere il comparto oleario e quello della ristorazione a un dialogo concreto, tale da consentire, da un lato il rilancio dei consumi dell’imbottigliato (imposto con il Reg Ce 1019/2002), dall’altro una corretta informazione e cultura dell’extra vergine.
Sapevamo che si trattava di una strada in salita, non ci stupirono quindi le dichiarazioni, apertamente ostili alla nostra proposta, del direttore della Fipe Edi Sommaria.
Quando la nostra iniziativa ci fu scippata dalla senatrice De Petris, sotto la spinta dell’Unaprol, a parte un moto d’indignazione, consci della preminenza della politica e non volendo affossare un provvedimento comunque utile per il settore oleario, di cui condividiamo patimenti e sofferenze, rinunciammo a qualsiasi ulteriore polemica.

Oggi che la nostra proposta è legge dello Stato teniamo a elevare alcune osservazioni e riflessioni.
Il provvedimento varato sarà sicuramente poco gradito ai ristoratori e ai pubblici esercizi per cui “la scelta di una presentazione più dignitosa non deve essere un'imposizione, ma un atto volontario” (Edi Sommariva, TN 11 anno 3 del 19-3-2005).
Essendo completamente mancata un’opera di concertazione e sensibilizzazione, parole tanto care alla Sinistra, chiaramente non alla senatrice De Petris, illustre esponente dei Verdi, è evidente che la norma susciterà quantomeno irritazione, se non aperta ostilità, tra i ristoratori. La redazione di “Teatro Naturale” ne ha avuto riscontro e prova nelle ultime settimane.

La ristorazione sarà quindi ugualmente aperta e disponibile nella diffusione di una corretta e completa cultura dell’extra vergine, volta alla sua valorizzazione? Ci sentiamo di dubitarne.
Trattandosi di un’ingiunzione, vissuta come una prepotenza, è anche prevedibile che, in taluni (limitati?) casi, si tenti di eluderla o aggirarla, come da tradizione italiana. Operazione nient’affatto difficile o impossibile, in primis perché la legge si riferisce esplicitamente all’olio di oliva, categoria commerciale ben definita, da non confondersi con il vergine o l’extra vergine, in secondo luogo perché, anche se il primo punto fosse chiarito da una circolare, è possibile per il ristoratore comprare poche bottiglie da un olivicoltore e rabboccarle poi con l’olio acquistato, in latte o altri recipienti, dallo stesso produttore. Fatta la legge trovato l’inganno…

Temiamo che questa norma, voluta più a fini elettorali che a beneficio del settore olivicolo, non porterà al rilancio dei consumi né alla diffusione di una corretta cultura olearia, i presupposti e lo spirito per cui lanciammo l’idea un anno fa.
Occorrerà, ora, ragionevolezza, umiltà e pacatezza per recuperare il rapporto con i ristoratori, magari cercando di far loro recepire l’opportunità, non l’imposizione, della legge.
E’ infatti di reciproco interesse che si sviluppi un florido business legato al mondo dell’olio.

ULTIM'ORA
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha chiesto alle Camere, a norma dell'art.74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa" per inosservanza dell'art.81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento alla copertura finanziaria della parte della legge relativa all'intervento agevolativo in materia di versamento dei contributi previdenziali agricoli.

Teatro Naturale – 04/03/06

 

 
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