Le violazioni in materia di prodotti a denominazione d’origine
verranno accertate dagli organi di controllo del Mipaf e cioè
l’Ispettorato centrale repressione frodi, il Comando
carabinieri politiche agricole e il Corpo forestale dello
Stato. Questo è quanto stabilisce un decreto del ministero
delle Politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2005
(G.U. del 7 dicembre).
Si completa così il quadro nelle norme sanzionatorie
relative ai prodotti a denominazioni d’origine protetta
e a quelli ad indicazione geografica protetta. Il decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 297 aveva già stabilito
le sanzioni applicabili a chi usa in maniera illegittima una
denominazione d’origine e ora questo decreto ministeriale
completa gli aspetti applicativi di tale importante disposizione
indicando gli organi di controllo e soprattutto indicando
nell’ispettorato centrale repressione frodi l’unica
autorità competetene ad emanare le ordinanze ingiunzioni
per le infrazioni commesse e le corrispondenti sanzioni pecuniarie
non pagate.
Il decreto legislativo sanzionatorio infatti, fino ad oggi
era stato applicato solo dall’ispettorato centrale repressione
frodi in quanto l’attività richiesta rientrava
tra quelle istituzionali dello stesso ispettorato. Inoltre
rimaneva ancora un ombra sull’Autorità competente
incaricata ad emanare le ordinanze ingiunzioni in quanto il
decreto legislativo 297/04 indicava in maniera generica il
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Si tratta di un passo importante per la tutela dei prodotti
di qualità, molto spesso oggetto di equivoci e confusione
(come più volte segnalato).
Speriamo Bene.
24 ore agricoltura – 02/02/06
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