Il 29 novembre 2005 l'Aula del Senato ha dato il via libera
definitivo
alla cosiddetta ex
Cirielli. Si tratta di un provvedimento che attua importanti
modifiche
al codice penale
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di
usura e di
prescrizione. In particolare, sono inasprite le pene per chi
fa parte o
dirige
un'associazione di tipo mafioso. Sono aumentate le pene contro
i
recidivi, in caso di
reati gravi e di mafia. L'aumento di pena è obbligatorio
e non può
essere inferiore a
un terzo del massimo della pena. Vietata ai recidivi, salvo
casi di
tossicodipendenza
o alcolismo, anche la possibilità di godere della sospensione
della
pena. Chi ha
compiuto settanta anni di età al momento da cui ha
inizio l'esecuzione
della pena,
oppure li compie dopo l'inizio della stessa, potrà
scontare la pena
nella propria
abitazione, purché non recidivo. La nuova legge prevede
inoltre che la
prescrizione
subentri quando, dall'inizio del processo, sia trascorso un
periodo di
tempo pari alla
pena massima prevista dal reato, aumentata di un quarto se
si è
incensurati,
aumentata della metà se si è recidivi, aumentata
di due terzi se il
reato è compiuto
entro cinque anni dallo stesso episodio criminoso. La prescrizione,
tuttavia, non
estingue i reati per i quali sia prevista dalla legge la pena
dell'ergastolo, né quelli per
cui l'ergastolo è conseguenza di un'aggravante. La
nuova legge non si
applica ai
processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata
la dichiarazione
di apertura del
dibattimento, nonché ai processi già pendenti
in grado di appello o
davanti alla Corte
di Cassazione.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_cirielli/index.html
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