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ICI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NEL CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE

La sentenza


La sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005 della sezione I della Corte di Cassazione si è occupata del pagamento dell’ICI nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione personale, precisando che l’imposta spetta comunque al proprietario dell’immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale.

La natura dell’assegnazione


La Cassazione ha affermato che il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere: Cass. 22 novembre 1993, n. 11508; Cass. 18 agosto 1997, n. 7680; Cass. 8 aprile 2003, n. 5455): ecco perché non è soggetto passivo ai fini ICI.

Una precisazione finale


La Corte ha altresì riconosciuto la possibilità che, in tema di separazione personale dei coniugi (o di divorzio), il giudice del merito disponga, a carico del coniuge obbligato al versamento dell’assegno per l’altro coniuge, o del contributo per il mantenimento della prole, altresì il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare (Cass. 19 marzo 1991, n. 2932; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).


Dott. Mario Petrulli

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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