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ICI ED AREE EDIFICABILI IN CASO DI MANCANZA DEI PIANI ATTUATIVI

La nuova norma


La recentissima Legge 2 dicembre 2005 ha convertito il Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il cui articolo 11 quaterdecies, rubricato “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione”, al comma 16, prevede che “ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.


La questione


Si tratta dell’annosa questione dell’assoggettabilità all’ICI dell’area qualificata come fabbricabile dal P.R.G., in caso di mancata adozione dei piani attuativi. La questione è legislativamente risolta in senso affermativo, anche se la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva espresso opinione negativa in diverse occasioni. Recentemente, con l’ordinanza n. 10062 del 13 maggio 2005, la sezione tributaria, di fronte ad evidenti incertezze applicative in materia di ICI ed aree fabbricabili, aveva rimesso la questione al Primo Presidente della Corte per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

La soluzione del legislatore statale probabilmente è stata adottata tenendo conto degli aspetti economici della stessa (leggasi maggiori introiti per le finanza comunali).

Alcune sentenze precedenti


Di senso opposto la giurisprudenza precedente: nella sentenza n. 21573 del 15 novembre 2004 era stata data la seguente massima: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’articolo 2, comma primo, lett. b), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - secondo il quale "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità", - deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost., nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale.

Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione), ovvero della esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune”.

Per completezza, occorre ricordare che, comunque, a livello locale, alcune Commissioni Tributarie avevano espresso una linea interpretativa identica alla nuova disciplina: ad esempio, la Commissione Tributaria di Brescia, sez. 11, nella sentenza n. 212 del 2 gennaio 2003, aveva affermato che “considerato che, ai fini dell’applicabilità dell’ICI, per area fabbricabile deve intendersi quella utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali, è sufficiente che l’edificabilità del terreno emerga dalle previsioni di un piano regolatore generale e non necessariamente da piani particolareggiati”.

Dott. Mario Petrulli


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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