E’ diventata a tutti gli effetti legge dello Stato.
Al bando dunque le anonime boccettine d’olio. Ma c’è
da sentirsi davvero soddisfatti di come sia andata a finire?
La nostra iniziativa, nata con buoni propositi, è stata
poi svilita nelle mani della senatrice De Petris. Occorre
recuperare il dialogo tra ristorazione e comparto oleario,
altrimenti non si va da nessuna parte
E’ diventata a tutti gli effetti legge dello Stato.
L’avevamo annunciato con grande piacere e, insieme,
con qualche punta di delusione.
Il provvedimento esprime infatti la viva necessità,
da parte dell’intero comparto oleario, di veder riconosciuto
il valore e le proprietà di un alimento così
importante e fondamentale nella nostra dieta quotidiana. L’uso
delle ampolline sviliva il prodotto, degradato dalla luce,
dall’ossigeno e, in molti casi, dai continui rabbocchi.
Occorreva che i ristoratori, di cui riconosciamo lo storico
ruolo nella formazione e cultura gastronomica e culinaria,
iniziassero a trattare con maggiore rispetto l’olio
extra vergine d’oliva.
E ora, dopo anni e anni, e decenni su decenni, la ristorazione
italiana dovrà finalmente adeguarsi:
le anonime ampolle d’olio di oliva non potranno più
comparire sulle tavole dei luoghi di ristoro e in nessun pubblico
esercizio
Ebbene sì, il primo marzo 2006 il Senato della Repubblica
italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge
10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca,
nonché in materia di fiscalità d’impresa,
testo nel quale era contemplato il divieto di presentare ampolle
d’olio di oliva nei pubblici esercizi.
In questo testo, ecco la parte riguardante la presentazione
al pubblico dell’olio di oliva:
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio
di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori,
è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al
consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei
pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente
alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di
cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000..
La nostra proposta del 26 febbraio 2005
VISTO il Reg CEE 136/66 e 1638/98 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 2568/91 e successive modifiche
VISTO il Reg. CE 1019/92
VISTO il Reg. CE 178/02
VISTA la Legge n. 287 del 1991
VISTO il Decreto legislativo 157 del 1995
Considerando che la libera circolazione di alimenti sicuri
e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno
e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere
dei cittadini, nonchè ai loro interessi sociali ed
economici
Considerando che l’origine del prodotto è diventato
un elemento di fondamentale importanza e di tutela nei confronti
del consumatore
Considerando che l’olio d’oliva possiede qualità
organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un
mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei
costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri
grassi vegetali
Considerando che per garantire l’autenticità
degli oli d’oliva è stato opportuno prevedere
imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura
adeguato
Considerando che l’Unione europea ha recentemente regolamentato
il confezionamento dell’olio extravergine d’oliva
per evitare che il consumatore venga ingannato o che possa
fraintendere le informazioni contenute in etichetta
Considerando che, negli ultimi anni, sono state introdotte
numerose norme volte alla valorizzazione dell’extra
vergine d’oliva, quali marchi di qualità e denominazioni
d’origine
Si stabilisce quanto segue:
Ai pubblici esercizi è fatto divieto di somministrare
direttamente al consumatore, fatti salvi gli usi di cucina
e di preparazione dei pasti, olio extravergine d’oliva
in ampolle o altri contenitori non etichettati conformemente
alla normativa vigente.
Attraverso “Teatro Naturale”, e questa provocatoria
proposta di legge, intendevamo costringere il comparto oleario
e quello della ristorazione a un dialogo concreto, tale da
consentire, da un lato il rilancio dei consumi dell’imbottigliato
(imposto con il Reg Ce 1019/2002), dall’altro una corretta
informazione e cultura dell’extra vergine.
Sapevamo che si trattava di una strada in salita, non ci stupirono
quindi le dichiarazioni, apertamente ostili alla nostra proposta,
del direttore della Fipe Edi Sommaria.
Quando la nostra iniziativa ci fu scippata dalla senatrice
De Petris, sotto la spinta dell’Unaprol, a parte un
moto d’indignazione, consci della preminenza della politica
e non volendo affossare un provvedimento comunque utile per
il settore oleario, di cui condividiamo patimenti e sofferenze,
rinunciammo a qualsiasi ulteriore polemica.
Oggi che la nostra proposta è legge dello Stato teniamo
a elevare alcune osservazioni e riflessioni.
Il provvedimento varato sarà sicuramente poco gradito
ai ristoratori e ai pubblici esercizi per cui “la scelta
di una presentazione più dignitosa non deve essere
un'imposizione, ma un atto volontario” (Edi Sommariva,
TN 11 anno 3 del 19-3-2005).
Essendo completamente mancata un’opera di concertazione
e sensibilizzazione, parole tanto care alla Sinistra, chiaramente
non alla senatrice De Petris, illustre esponente dei Verdi,
è evidente che la norma susciterà quantomeno
irritazione, se non aperta ostilità, tra i ristoratori.
La redazione di “Teatro Naturale” ne ha avuto
riscontro e prova nelle ultime settimane.
La ristorazione sarà quindi ugualmente aperta e disponibile
nella diffusione di una corretta e completa cultura dell’extra
vergine, volta alla sua valorizzazione? Ci sentiamo di dubitarne.
Trattandosi di un’ingiunzione, vissuta come una prepotenza,
è anche prevedibile che, in taluni (limitati?) casi,
si tenti di eluderla o aggirarla, come da tradizione italiana.
Operazione nient’affatto difficile o impossibile, in
primis perché la legge si riferisce esplicitamente
all’olio di oliva, categoria commerciale ben definita,
da non confondersi con il vergine o l’extra vergine,
in secondo luogo perché, anche se il primo punto fosse
chiarito da una circolare, è possibile per il ristoratore
comprare poche bottiglie da un olivicoltore e rabboccarle
poi con l’olio acquistato, in latte o altri recipienti,
dallo stesso produttore. Fatta la legge trovato l’inganno…
Temiamo che questa norma, voluta più a fini elettorali
che a beneficio del settore olivicolo, non porterà
al rilancio dei consumi né alla diffusione di una corretta
cultura olearia, i presupposti e lo spirito per cui lanciammo
l’idea un anno fa.
Occorrerà, ora, ragionevolezza, umiltà e pacatezza
per recuperare il rapporto con i ristoratori, magari cercando
di far loro recepire l’opportunità, non l’imposizione,
della legge.
E’ infatti di reciproco interesse che si sviluppi un
florido business legato al mondo dell’olio.
ULTIM'ORA
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha chiesto
alle Camere, a norma dell'art.74, primo comma, della Costituzione,
una nuova deliberazione in ordine alla legge:"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n.2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia
di fiscalità d'impresa" per inosservanza dell'art.81,
quarto comma, della Costituzione, con riferimento alla copertura
finanziaria della parte della legge relativa all'intervento
agevolativo in materia di versamento dei contributi previdenziali
agricoli.
Teatro Naturale – 04/03/06
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