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LA GUIDA PER L'AGRICOLTURA

9. Sicurezza e salute nell’azienda agricola
Figure primarie della sicurezza
Disposizioni generali in materia di sicurezza
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Uso delle attrezzature di lavoro
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Movimentazione manuale dei carichi
Protezione da agenti cancerogeni
Protezione da agenti biologici
In sintesi

 

Sicurezza e salute nell’azienda agricola

Anche il settore agricolo è sottoposto alle norme in materia di sicurezza stabilite dal Decreto
Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che introduce nuovi concetti tesi a strutturare un
"Sistema integrativo di Prevenzione e Protezione" e nuove figure di riferimento che vanno
ad affiancarsi a quelle già indicate dalle normative antecedenti.
Oltre ai principi di collaborazione e informazione tra datore di lavoro e dipendenti vengono
indicati alcuni momenti fondamentali per la messa a punto del "Sistema" aziendale che
possono essere così riassunti:

-analisi dell’azienda agricola per la valutazione dei rischi e stesura di una relazione

tecnica riassuntiva;
-individuazione delle misure di prevenzione e tutela;
-informazione e formazione dei dipendenti;
-controlli sanitari e sopralluogo medico in azienda effettuati dal medico competente;
-momenti di consultazione e partecipazione.

 


Figure primarie della sicurezza

Quattro sono le figure primarie della sicurezza, ciascuna con i propri compiti e le proprie
competenze:
a) Il datore di lavoro: valuta i rischi e prende misure idonee per la prevenzione e la tutela;è direttamente responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori che deve
formare e informare sui rischi aziendali; nomina le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nel caso di aziende fino a 30 dipendenti può essere lo
stesso datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione in materia di
sicurezza) e del medico competente.

b) I lavoratori: eleggono il rappresentante per la sicurezza; rispettano le istruzioni impartite e non manomettono o alterano i macchinari; utilizzano i dispositivi di protezione
individuale; sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

c) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che può essere nominato
all’interno dell’azienda o essere un consulente esterno: affianca il datore di lavoro nei
suoi compiti; deve possedere attitudini e capacità adeguate.

d) Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione; informa i lavoratori che mantiene sotto costante monitoraggio sanitario;
visita gli ambienti di lavoro e collabora per la sicurezza.

e) Il rappresentante per la sicurezza: è designato nell’ambito delle rappresentanze
sindacali all’interno dell’azienda o, in assenza di queste, è eletto direttamente dai
lavoratori; per aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato per più imprese,
nell’ambito territoriale.

 

Disposizioni generali in materia di sicurezza

Compete al datore di lavoro l'obbligo di:

-valutare i rischi aziendali con metodi adeguati; fino a 10 dipendenti basta
l’autocertificazione;

- elaborare una relazione sulla valutazione dei rischi;

- formare i lavoratori;

- informare i lavoratori dei rischi inerenti alla loro mansione;

- individuare le misure di prevenzione e protezione;

- ridurre i rischi alla fonte;

- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori;

- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e prevenzione;

- migliorare la sicurezza dei macchinari con dispositivi adeguati;

-tenere un registro aggiornato degli infortuni che comportano un’assenza superiore a un
giorno.

Lo stesso datore di lavoro deve, poi, nominare il Responsabile del "Servizio Prevenzione e

Protezione", i lavoratori incaricati del servizio di prevenzione incendi, evacuazione in caso

di pericolo e di pronto soccorso nonché il medico competente.

Compete ai lavoratori l'obbligo di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;

- utilizzare correttamente i macchinari;

-segnalare immediatamente i rischi e le eventuali deficienze nei mezzi di protezione e
sicurezza;

- sottoporsi ai controlli sanitari;

- non manomettere o alterare i macchinari e le relative protezioni;

-partecipare ai corsi di formazione sull’uso dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione
Individuale) e delle attrezzature.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-eliminare o ridurre i rischi;
-migliorare la sicurezza e l’igiene;
-sistemare le vie di circolazione che conducono alle vie di esodo e alle uscite di

emergenza, affinché siano sempre sgombre da ostacoli;
-provvedere alla manutenzione tecnica dei luoghi, degli impianti e dei dispositivi, ecc.
-provvedere alla pulizia dei locali e dei sistemi di aerazione per mantenere ottimali i

livelli igienici.

 

Uso delle attrezzature di lavoro

Compete al datore di lavoro l'obbligo di:
-mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere;
-attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi

all’uso delle attrezzature;
-controllare che le attrezzature non vengano utilizzate in operazioni per le quali non
sono adatte;
-all’atto dell’acquisto di nuove attrezzature deve valutarne gli eventuali rischi derivanti
dal loro inserimento nell’ambiente di lavoro;
-informare adeguatamente i lavoratori sui rischi e sul corretto funzionamento delle
attrezzature.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Quando i rischi non possono essere del tutto evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione
individuale (stivali, guanti, maschere, ecc.).
Compete al datore di lavoro:
-scegliere i dispositivi di protezione individuale coerenti con il tipo di lavorazione

effettuata dai lavoratori;
-istruire i lavoratori all’uso degli stessi;
-controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
-verificarne le condizioni, assicurarne il mantenimento e decidere la loro sostituzione

quando necessario.

Ai lavoratori è fatto obbligo di utilizzarli secondo quanto disposto dal datore di lavoro e nei
modi indicati nel corso della formazione impartita.

 


Movimentazione manuale dei carichi

Compete al datore di lavoro l'obbligo di:

-mettere a disposizione le attrezzature meccaniche per evitare lesioni dorso-lombari o

eventuali accidenti ai lavoratori che esercitano movimentazione dei carichi;
-individuare soluzioni alternative che riducano sensibilmente i rischi di lesioni;
-adottare misure idonee di riduzione dei rischi e sottoporre gli addetti a controlli medici.

Protezione da agenti cancerogeni

Il datore di lavoro deve eliminare le sostanze cancerogene dal ciclo produttivo o comunque
ridurne l’uso ed effettuarne la manipolazione in ambienti chiusi e idonei. Deve poi valutarne
i rischi e fornire opportuni dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.
Deve, inoltre, sottoporre i lavoratori a visite mediche e adottare le conseguenti ed
appropriate misure di prevenzione e protezione, dando sempre e comunque ai lavoratori
stessi informazioni aggiornate attraverso opportuni corsi di formazione.

 

Protezione da agenti biologici

Per il rischio biologico valgono le indicazioni precedenti.

 

In sintesi

Quanto esposto può essere sintetizzato nell’attivazione di un "Sistema di Prevenzione"
integrato attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che operano nei
luoghi di lavoro e in una corretta individuazione e valutazione dei rischi. A questo scopo
sono validi strumenti di riferimento l’informazione e la formazione dei lavoratori.
Infine non vanno dimenticati i controlli sanitari periodici indispensabili per il monitoraggio
della salute e l’adozione delle misure conseguenti.

 

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