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V. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA DI REGISTRO; IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE; CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI; DECADENZA DEI BENEFICI

 

In materia di imposte indirette gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti usufruiscono di
alcune agevolazioni o riduzioni dell’imposta, in materia soprattutto di imposta di registro.

IMPOSTA DI REGISTRO

La nota all’articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che agli atti traslativi relativi all’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative, si applica l’aliquota ridotta dell’8%
in luogo del 15%.
Gli acquirenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto assolvono l’imposta di registro e
quella ipotecaria in misura fissa, mentre gli imprenditori agricoli a titolo principale assolvono
l’imposta di registro nella misura dell’8%.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Le imposte ipotecaria e catastale rimangono dovute nella misura ordinaria del 2% la prima e
dell’1% la seconda.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Al fine di poter beneficiare dell’aliquota agevolata per le imposte di registro occorre rispettare
alcune condizioni:

• l’acquirente deve produrre al notaio che roga l’atto la certificazione della sussistenza dei requisiti rilasciata dagli uffici provinciali dell’agricoltura;
• l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo ed entro tre anni dalla data del rogito deve produrre, all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate nel quale è stato registrato l’atto, apposita certificazione da cui si evince la qualifica di
imprenditore agricolo.

DECADENZA DEI BENEFICI

Si decade dal beneficio della riduzione dell’aliquota d’imposta se non si rispettano le suddette
condizioni e nel caso in cui il terreno venga destinato ad usi diversi da quelli agricoli entro dieci
anni dall’acquisto.

   
 

 

   
 

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