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III. IRAP


Relativamente all’Irap, sono previste specifiche disposizioni per i produttori agricoli, in particolar modo con riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile Irap per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai
fini Iva, al netto dei seguenti elementi:

• acquisti inerenti all’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva;
• contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
• spese relative agli apprendisti e ai disabili;
• spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.
Non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi:

• costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc);
• compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
• utili spettanti agli associati in partecipazione;
• quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria;
• perdite su crediti.
La base imponibile è determinata in modo analogo anche per gli esercenti attività di allevamento di
animali di cui all’articolo 56, comma 5 del nuovo Tuir, nonché per gli esercenti attività di agriturismo
che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge n. 413/91.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra evidenziate riguardano le imprese
agricole che determinano il reddito in base alla Tariffa catastale.

Invece le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici calcolano la base
imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali; tuttavia, anche queste ultime
applicano l’aliquota ridotta dell’1,9%.

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l’attività sia esercitata in più regioni da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono attività agricola nei limiti di cui all’art. 32 del nuovo Tuir, la ripartizione della base
imponibile deve essere effettuata in funzione dell’estensione dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna
regione.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del nuovo Tuir possono opta
re per la determinazione della base imponibile con modalità analoghe a quelle previste per le
imprese a condizione che l’opzione venga esercitata nella dichiarazione ai fini Irap.
Una volta esercitata, l’opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 4 anni.


ALIQUOTE

La legge Finanziaria 2004 ha modificato le aliquote Irap per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, che risultano così definite:

• per il periodo 1998-2003: 1,9%;
• per il periodo d’imposta 2004: 3,75%;
• per i periodi d’imposta successivi: 4,25%.

AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO

Sono esclusi dall’Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva, cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 2.582,28 (o
euro 7.746,85 per le attività agricole esercitate esclusivamente nei Comuni montani con meno di
mille abitanti ovvero negli altri centri montani con meno di 500 abitanti individuati dalla
Regione) costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell’anno
hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle sopra delineate, a meno che
ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d’affari.

 

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Base imponibile
Aliquote
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